Immagine archetipo

Servizi a pagamento

Imposta di Soggiorno

Imposta di Soggiorno

Servizio non attivo

Servizio attivo su altro portale

Il Comune di Venosa, con delibera del C.C. n. 4 del 27.02.2025, ha introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza 28 aprile 2025.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

Presupposto dell’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”, è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Venosa.


Per tali intendendosi a titolo non esaustivo:

Strutture ricettive alberghiere:
alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo, alberghi rurali, condhotel.

Strutture ricettive all’aria aperta:
campeggi e villaggi turistici, aree sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento.

Strutture extra-alberghiere:
case per ferie, ostelli per la gioventù, domos, case e appartamenti per vacanze, residence, bed&breakfast, e unità immobiliari concesse in locazione occasionale a fini ricettivi, nonché esercizi di affittacamere e turismo rurale.


Soggetto passivo

Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 situate sul territorio comunale e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Venosa.

 

 

Descrizione

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di Venosa, con delibera del C.C. n. 4 del 27.02.2025, ha introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza 28 aprile 2025.
L'istituzione dell’Imposta di soggiorno assicura al bilancio dell’Ente un’entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento.
L'imposta prevede alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva, quali la riscossione dal turista dell'imposta e il successivo riversamento nelle casse comunali.
Il gestore della struttura ricettiva ha anche l'obbligo di dichiarare i pernottamenti imponibili ai fini dell'Imposta con cadenza semestrale, utilizzando il software gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, che si trovano nel territorio del Comune di Venosa, ed è calcolata per ciascun pernottamento applicando alla tariffa base eventuali agevolazioni ed esenzioni.
 

Come fare

Il gestore è contemporaneamente, da un lato, responsabile d’imposta e, dall’altro, esattore per conto dell’erario. Fino a quando non verranno corrisposte, le somme dovute dagli ospiti o dal gestore appartengono al patrimonio dei medesimi e non già a quello dell’ente locale.
Non si configura, in questo caso, un maneggio di denaro pubblico e, conseguentemente, nemmeno l’obbligo di presentazione del conto giudiziale.
In siffatta evenienza, l’eventuale mancato pagamento dell’imposta da parte degli obbligati, in via principale o successiva, è sanzionato alla stregua di un inadempimento tributario.
Diversamente, una volta riscosse, le somme dovute diventano denaro pubblico e il gestore, come esattore, acquisisce la qualità di agente contabile.
Egli è perciò tenuto alla presentazione del conto giudiziale, assoggettato al giudizio di conto e, al ricorrere dei relativi presupposti, anche destinatario dell’azione risarcitoria, qualora se ne prospetti una responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata.

Sezione regionale giurisdizionale della Liguria – Sentenza n. 21/2024

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento (F24) al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno e presenta la dichiarazione entro i termini di seguito riportati:

  • Imposta incassata nel periodo 1° gennaio - 30 giugno: entro il 31 luglio successivo;
  • Imposta incassata periodo dal 1° luglio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio successivo;
  • Dichiarazione del conto della gestione (Mod.21 scaricabile da STAY TOUR) dell’agente contabile entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
 
La dichiarazione unica cumulativa deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
N.B.: Il versamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473)
 

 

Cosa serve

Per accedere al servizio è necessario cliccare sul bottone in basso "ACCEDI AL SERVIZIO" e procedere con la procedura utilizzando lo SPID

Cosa si ottiene

Un prelievo che viene effettuato dal Comune per finanziare, interventi in materia di servizi pubblici locali, turismo, interventi a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali ecc.

 

 

Tempi e scadenze

5giorni

Presa in carico

Presa in carico

Quanto costa

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sopra indicate, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’ imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell’imposta rilasciandone quietanza.

L’imposta di soggiorno è determinata in € 2.00 per persona e per pernottamento escluse esenzioni e agevolazioni come da regolamento.

 

Accedi al servizio

title Accedi al servizio su Stay Tour

Servizio non disponibile online tramite questo portale

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Casi particolari

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
  • i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
  • i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo unico in materia di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  • i residenti nel Comune di Venosa;
  • il personale dipendente della struttura ricettiva;
  • gli studenti ospiti di collegi scolastici o di residenze universitarie;
  • le donne e i loro figli vittime di violenza cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza a seguito di sottoscrizione di protocolli d’intesa da parte delle autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;
  • i soggetti cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ed un loro accompagnatore.
 

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

             

Canale fisico

Ufficio Tributi

Sede Comunale

85029 Via Vittorio Emanuele II, 198, Venosa, Pz, Basilicata, Italia

+39 0972 308 605

+39 0972 308 602

patrizia.pellegrino@comune.venosa.pz.it

andreana.laconca@comune.venosa.pz.it

Immagine

Contatti

Ufficio Tributi

Sede Comunale

85029 Via Vittorio Emanuele II, 198, Venosa, Pz, Basilicata, Italia

Email: patrizia.pellegrino@comune.venosa.pz.it

Telefono: +39 0972 308 602

Email: andreana.laconca@comune.venosa.pz.it

Telefono: +39 0972 308 605

Immagine
Telefono: +39 0972 308 640
Email: manuela.zaccagnino@comune.venosa.pz.it
Argomenti
 

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Wemapp PA bot
close
  • smart_toy

    Ciao 👋
    Come posso esserti utile?

send