Art. 80
(Altre forme di gestione)
1. Al di là delle forme
di gestione davanti individuate e tutte rivenienti dalla legge
n.142/90, il Comune può avvalersi di tutte le altre forme
rappresentate dallordinamento giuridico, quali l'appalto,
laffidamento, il finanziamento, la delegazione inter-soggettiva,
o altre forme societarie oltre quelle per azioni, rispettando
il principio di legalità e quello funzionale e così
individuando attività, forme procedurali e procedimenti
nonché gli atti idonei a raggiungere nel migliore dei modi
il risultato.
Art. 81
(Gestione in economia)
1. Lorganizzazione e
lesercizio dei servizi in economia sono di norma disciplinati
da apposito regolamento.
2. Lassunzione diretta
di pubblici servizi è deliberata dal Consiglio Comunale
con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
La relativa deliberazione deve indicare i seguenti elementi di
natura tecnica ed economica finanziaria, opportunamente coordinati
e sviluppati in un apposito progetto di massima:
a. le opere di impianto, il
loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
b. la previsione dei costi
e degli eventuali ricavi di esercizio;
c. le linee generali dell'ordinamento
tecnico ed amministrativo del servizio;
d. le ragioni di carattere
sociale o economico che consigliano il ricorso a tale regime.
3. Quando lassunzione
diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito
facoltativamente il diritto di privativa, il Consiglio Comunale
deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto indicando
i motivi di utilità sociale o economica che inducono a
adottare tale sistema.
4. Nella deliberazione di
assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto
od in concessione, dovranno indicarsi oltre agli elementi di cui
al comma che precede, anche:
a. leventuale maggiore
onere a carico del Comune;
b. il personale da assumere
o da reimpiegare in tale servizio;
c. le ragioni di ordine sociale
o economico che consigliano tale operazione.
5. Nel caso di trasformazione
della gestione dei servizi in economia in azienda speciale o in
altre forme previste dal presente Statuto, la deliberazione
del Consiglio Comunale deve contenere:
a. la dimostrazione del previsto
risultato economico della nuova forma di gestione, confrontato
con quello della gestione in economia;
b. i parametri comparativi
di efficienza delle due forme di gestione implicate;
c. l'eventuale capitale di
dotazione da conferire;
d. l'eventuale elenco numerico
e per qualifica del personale da trasferire o da reimpiegare.
Art. 82
(Gestione in concessione)
1. La gestione in concessione
è deliberata dal Consiglio Comunale che determina anche
le condizioni da porre a base dellatto concessorio.
2. Lindividuazione del
deliberatario sarà fatta, nel rispetto di leggi e regolamenti,
ispirandosi di norma a criteri di affidabilità ed esperienza,
garantendo in ogni caso la massima partecipazione alle eventuali
procedure concorsuali.
3. In coerenza con le finalità
tese a favorire lo sviluppo del movimento cooperativistico, nella
concessione di gestione di servizi sociali saranno privilegiate,
in termini di maggiore vantaggio ed efficienza, le cooperative
operanti negli specifici settori, osservata ogni altra disposizione
di legge.
Art. 83
(Aziende speciali)
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità
giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto, previa
formazione di un piano programma che contenga le scelte e gli
obiettivi che si intendono perseguire, oltre alle indicazioni:
a. delle dimensioni territoriali
e dei livelli economicamente ottimali dei servizi;
b. del livello di erogazione
del servizio e degli indici di produttività aziendale rapportati
nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende
del settore;
c. del programma pluriennale
degli investimenti per lammortamento degli impianti e per
lo sviluppo dei servizi;
d. delle previsioni e proposte
in ordine alla politica delle tariffe
e. delle linee generali dellordinamento
tecnico ed amministrativo dei servizi.
Il piano-programma di cui
sopra dovrà essere aggiornato annualmente dal Consiglio
di Amministrazione dellazienda, per essere sotto posto allesame
ed approfondimento definitivo del Consiglio Comunale
2. Il capitale di dotazione
dellazienda è costituito dai beni immobili e mobili,
compresi i fondi liquidi, assegnati dal Comune allatto dellistituzione
dellazienda. Successivamente, salvo le eccezioni previste
dalla legge, lazienda è tenuta a corrispondere al
Comune un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione
dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione,
limitatamente alla durata dei mutui contratti.
3. Per i beni conferiti in
natura il Consiglio Comunale stabilisce criteri per la relativa
valutazione e per il computo dellinteresse da riconoscere
al Comune conferente pari al tasso e durata a quelli praticati
dalla cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti similari.
4. Lordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da proprio
statuto e dai regolamenti interni.
Art. 84
(Istituzioni)
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi dotati di
sola autonomia gestionale, nei limiti degli stanziamenti
disposti, previa valutazione delle ragioni di carattere sociale,
economiche e organizzative che inducono ad avvalersi di tale forma
di gestione.
2. Lordinamento ed il
funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente
Statuto e dai regolamenti comunali.
3. Spetta al Comune conferire
il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli
indirizzi, approvare gli atti fondamentali e verificare i risultati
della gestione.
Art. 85
(Organi dellAzienda e delle Istituzioni)
1. Organi dell'Azienda e delle
Istituzioni sono:
a. il Consiglio di Amministrazione
i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale fuori del
proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione
a consigliere comunale e comprovata competenza tecnica o amministrativa,
per studi conferiti, per funzioni disimpegnate presso aziende
pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;
b. il Presidente, nominato
dal Consiglio Comunale, con votazione separata prima degli altri
componenti del Consiglio di Amministrazione, tra coloro che abbiano
gli stessi requisiti di cui al punto che precede;
c. il Direttore, al quale
compete la responsabilità gestionale, è nominato
per concorso pubblico per titoli ed esami. Relativamente alle
Istituzioni il Comune può affidare tale incarico ad un
proprio dipendente, a tempo pieno o parziale;
d. il numero dei componenti
dei Consigli di Amministrazione sarà determinato per le
Aziende con proprio Statuto e per le Istituzioni con il regolamento
di cui al precedente articolo in misura strettamente necessaria
per assicurare il normale funzionamento delle relative strutture
e per garantire il diritto di partecipazione delle minoranze;
e. al fine di garantire il
diritto di partecipazione della minoranza si applicano le norme
previste nel presente Statuto per le nomine di componenti negli
organismi esterni;
f. gli Amministratori delle
Aziende e delle Istituzioni possono essere revocati con la stessa
procedura prescritta dallarticolo 37 della legge n.142/90.
Nel caso di mutamento degli equilibri politici interni e della
formazione di nuove maggioranze si applicano le disposizioni di
cui al comma 2 dellarticolo 29 del presente Statuto.
CAPO II
FORME ASSOCIATIVE
Art. 86
(Organizzazione sovracomunale)
Il Consiglio Comunale promuove
e favorisce forme collaborazione con altri Enti pubblici territoriali
al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i
propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente
istituzionale.
Art. 87
(Cooperazione)
Lattività dellEnte,
diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse
comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli
e degli istituti previsti dalle leggi attraverso accordi ed intese
di cooperazione.
Art. 88
(Convenzioni)
1. Consiglio Comunale, su
proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi
con altri Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni
e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire
i fini, la durata e le forme di consultazione degli Enti contraenti,
i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Spetta alla Giunta Comunale
lesecuzione del programma per quanto compete al Comune.
4. La Giunta riferisce, annualmente
o a fine rapporto se il periodo di convenzione è inferiore
allanno, al Consiglio Comunale in merito allattività
svolta ed ai risultati conseguiti.
CAPO III
CONSORZI
Art. 89
(Consorzio)
1. Il Comune può partecipare
alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per
realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico
o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia
conveniente la gestione in proprio, listituzione di
Azienda speciale o il ricorso ad altre forme organizzative
2. A questo fine il Consiglio
Comunale approva, con il voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri in carica, una convenzione ai sensi del presente articolo,
unitamente allo Statuto del Consorzio che deve disciplinare
lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo
le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto
compatibili.
3. La convenzione deve prevedere
lobbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al
Comune degli atti fondamentali al Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato
fa parte dellAssemblea del Consorzio con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione
o dallo Statuto del Consorzio.
5. Le forme organizzative
del Consorzio dovranno essere comparate in base a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità che rendano conveniente il ricorso
a tale istituto.
6. Il regolamento disciplinerà
lattività amministrativa del Consorzio.
Art. 90
(Accordi di programma)
1. Il Comune, per la realizzazione
di opere, interventi o programmi che necessitano di procedimento
complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività
di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi
di programma.
2. Laccordo, oltre alle
finalità perseguite, deve prevedere in particolare:
a. tempi e modalità
delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione
dellaccordo;
b. individuazione degli strumenti
appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di
finanziamento;
c. la disciplina dei rapporti
tra gli Enti coinvolti.
3. Il Sindaco stipula laccordo,
previa deliberazione del Consiglio Comunale, con losservanza
delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto
delle funzioni attribuite con lo Statuto.
Art. 91
(Partecipazione e programmazione)
1. Il Comune partecipa nei
modi consentiti alla programmazione economica, territoriale e
ambientale della Regione, Provincia ed altri enti similari.
2. Nello svolgimento dellattività
programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali
dettati dalla legge regionale.
Art. 92
(Pareri obbligatori)
1. Il Comune è tenuto
a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza
di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione
di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente
il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge,
il Comune può prescindere del parere.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 93
(Ordinamento)
1. Lordinamento della
finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nellambito della
finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì,
titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe, nellambito delle disposizioni
di legge che regolamentano la finanza locale, ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
Art. 94
(Attività finanziaria del Comune)
1. La finanza del Comune è
costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni
ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi
pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche
di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali
devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le
entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari
per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
Art. 95
(Amministrazione di beni comunali)
1. Il Comune è tenuto
alla cura dellinventario dei beni comunali e patrimoniali
dellEnte. Esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.
2. I beni patrimoniali sono
di regola dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi
in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio
Comunale.
3. Le somme provenienti dalla
alienazione di beni, da lasciti, donazioni o comunque da cespiti
da investirsi in patrimonio, debbono essere reimpiegate in via
prioritaria nel riequilibrio del bilancio.
Art. 96
(Contabilità comunale)
1. Lordinamento contabile
del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria
del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione
da redigersi ed approvarsi secondo le disposizioni di legge con
il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati
ed osservando i principi della universalità, dellintegrità
e del pareggio economico è. finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati
prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentirne
la lettura per programmi, servizi e
4. I fatti gestionali sono
rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto dei
patrimonio.
5. La Giunta Comunale allega
al conto consuntivo una relazione illustrativa contenente valutazioni
sulla efficacia dellazione condotta e sui risultati conseguiti,
nonché la relazione del Collegio dei Revisori.
Art. 97
(Attività contrattuale)
1. Agli appalti dei lavori,
alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti
a titolo oneroso, alle locazioni, il Comune ne provvede mediante
contratti.
2. La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio o della Giunta
secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto
si intende perseguire;
b) loggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta
del contraente.
4. In rappresentanza del Comune
nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o un assessore
da lui delegato.
5. Sono rogati dal Segretario
Comunale i contratti da stipularsi nellinteresse del Comune.
Art. 98
(Revisione economico-finanziaria. Revisori
dei conti)
1. Il Consiglio Comunale elegge,
con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto
da tre membri, scelti in conformità al disposto dellarticolo
57 della legge 8.6.1990 n.142, nonché dellarticolo
6 quinquies della legge 15.3.1991 n.80.
2. I revisori devono essere
in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di consigliere comunale.
3. I revisori durano in carica
tre anni, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori sono revocabili,
con deliberazione consiliare su motivata proposta della Giunta
Comunale, per inadempienza o quando ricorrono motivi gravi che
influiscano negativamente sullespletamento del loro mandato;
è, altresì, applicabile la decadenza, con le stesse
precedenti modalità, allorquando perdono il requisito
della eleggibilità o, se pure diffidati, non abbiano eliminato
entro quindici giorni dalla notifica le cause della incompatibilità,
ovvero rientrano nelle condizioni di cui al richiamato articolo
6 della legge n.80/91.
5. I revisori collaborano
con il Consiglio nella loro funzione di controllo e di indirizzo,
esercitano la vigilanza sulla regolarità finanziaria della
gestione dellente ed attestano la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione; redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare e del conto
consuntivo.
6. Per lesecuzione delle
loro funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e
documenti del Comune.
7. Nella relazione di cui
al comma i revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire
una maggiore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
8. I revisori rispondono della
verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità
nella gestione dellente ne riferiscono immediatamente al
Consiglio.
9. Apposito regolamento disciplinerà,
tra laltro, i rapporti ed i motivi di collaborazione tra
revisori, ogni elettivi ed apparato burocratico.
Art. 99
(Tesoreria)
1. Il Comune ha un servizio
di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con
il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità
di cui allarticolo 59 della legge 8.6.1990 n.142, nonché
dal contratto di affidamento del servizio.
T I T O L O VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 100
(Modificazioni e abrogazione dello Statuto)
1. Le modificazioni soppressive,
aggiuntive e sostitutive e labrogazione totale o parziale
dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con
le procedure di cui allarticolo 4, comma 3, della legge
8.6.1990 n.142.
2. La proposta di deliberazione
di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla
proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione
di quello precedente.
3. Lapprovazione della
deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta lapprovazione
del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per
la revisione o labrogazione, totale o parziale dello Statuto
può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dallentrata
in vigore dello Statuto o dellultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione
o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può
essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio
stesso.
6. E ammessa liniziativa
da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto,
limitatamente alla parte relativa ai sistemi di partecipazione
popolane. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista dal
presente Statuto per il referendum popolare.
Art. 101
(Regolamenti)
1. Il regolamento interno
del Consiglio è deliberato entro sei mesi dalla entrata
in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti
dal presente Statuto, escluso quel lo della contabilità
e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro
un anno dalla data di cui al 1° comma
3. Sino allentrata in
vigore dei regolamenti di cui ai precedenti comici continuano
ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data
dellentrata in vigore del presente Statuto.
Art. 102
(Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute)
1. Gli adeguamenti dello Statuto
e dei regolamenti debbono essere portati, nel rispetto dei principi
dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella
legge 8.6.1990 n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso,
entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
Art. 103
(Entrata in vigore)
1. Il presente Statuto, dopo
lespletamento del controllo da parte della Sezione di Controllo
di Melfi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
ed affisso allalbo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco, con la certificazione
dellavvenuta pubblicazione di cui al 1° comma, invia
lo Statuto al Ministero dellInterno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli Statuti
3. Il presente Statuto entra
in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Sindaco ed il Segretario
Comunale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione
dellEntrata in vigore.