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PAGINA 4 -Art.80 - Art.103 -

Art. 80

(Altre forme di gestione)

1. Al di là delle forme di gestione davanti individuate e tutte rivenienti dalla legge n.142/90, il Comune può avvalersi di tutte le altre forme rappresentate dall’ordinamento giuridico, quali l'appalto, l’affidamento, il finanziamento, la delegazione inter-soggettiva, o altre forme societarie oltre quelle per azioni, rispettando il principio di legalità e quello funzionale e così individuando attività, forme procedurali e procedimenti nonché gli atti idonei a raggiungere nel migliore dei modi il risultato.

Art. 81

(Gestione in economia)

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono di norma disciplinati da apposito regolamento.

2. L’assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal Con­siglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. La relativa deliberazione deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economica finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

a. le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;

b. la previsione dei costi e degli eventuali ricavi di esercizio;

c. le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio;

d. le ragioni di carattere sociale o economico che consigliano il ricorso a tale regime.

3. Quando l’assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, il Consiglio Comunale deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto indicando i motivi di utilità sociale o economica che inducono a adottare tale sistema.

4. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi oltre agli elementi di cui al comma che precede, anche:

a. l’eventuale maggiore onere a carico del Comune;

b. il personale da assumere o da reimpiegare in tale servizio;

c. le ragioni di ordine sociale o economico che consigliano tale operazione.

5. Nel caso di trasformazione della gestione dei servizi in economia in azienda speciale o in altre forme previste dal presente Statu­to, la deliberazione del Consiglio Comunale deve contenere:

a. la dimostrazione del previsto risultato economico della nuova forma di gestione, confrontato con quello della gestione in economia;

b. i parametri comparativi di efficienza delle due forme di gestione implicate;

c. l'eventuale capitale di dotazione da conferire;

d. l'eventuale elenco numerico e per qualifica del personale da trasferire o da reimpiegare.

Art. 82

(Gestione in concessione)

1. La gestione in concessione è deliberata dal Consiglio Comunale che determina anche le condizioni da porre a base dell’atto concessorio.

2. L’individuazione del deliberatario sarà fatta, nel rispetto di leggi e regolamenti, ispirandosi di norma a criteri di affidabilità ed esperienza, garantendo in ogni caso la massima partecipazione alle eventuali procedure concorsuali.

3. In coerenza con le finalità tese a favorire lo sviluppo del movimento cooperativistico, nella concessione di gestione di servizi sociali saranno privilegiate, in termini di maggiore vantaggio ed efficienza, le cooperative operanti negli specifici settori, osservata ogni altra disposizione di legge.

Art. 83

(Aziende speciali)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto, previa formazione di un piano programma che contenga le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, oltre alle indicazioni:

a. delle dimensioni territoriali e dei livelli economicamente ottimali dei servizi;

b. del livello di erogazione del servizio e degli indici di produttività aziendale rapportati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;

c. del programma pluriennale degli investimenti per l’ammortamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;

d. delle previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe

e. delle linee generali dell’ordinamento tecnico ed amministrativo dei servizi.

Il piano-programma di cui sopra dovrà essere aggiornato annualmen­te dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda, per essere sotto posto all’esame ed approfondimento definitivo del Consiglio Comunale

2. Il capitale di dotazione dell’azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal Comune all’atto dell’istituzione dell’azienda. Successivamente, salvo le eccezioni previste dalla legge, l’azienda è tenuta a corrispondere al Comune un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

3. Per i beni conferiti in natura il Consiglio Comunale stabilisce criteri per la relativa valutazione e per il computo dell’interesse da riconoscere al Comune conferente pari al tasso e durata a quelli praticati dalla cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti similari.

4. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da proprio statuto e dai regolamenti interni.

Art. 84

(Istituzioni)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale, nei limiti de­gli stanziamenti disposti, previa valutazione delle ragioni di carattere sociale, economiche e organizzative che inducono ad avvalersi di tale forma di gestione.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali e verificare i risultati della gestione.

Art. 85

(Organi dell’Azienda e delle Istituzioni)

1. Organi dell'Azienda e delle Istituzioni sono:

a. il Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale fuori del proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovata competenza tecnica o amministrativa, per studi conferiti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

b. il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale, con votazione separata prima degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, tra coloro che abbiano gli stessi requisiti di cui al punto che precede;

c. il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami. Relativamente alle Istituzioni il Comune può affidare tale incarico ad un proprio dipendente, a tempo pieno o parziale;

d. il numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione sarà determinato per le Aziende con proprio Statuto e per le Istituzioni con il regolamento di cui al precedente articolo in misura strettamente necessaria per assicurare il normale funzionamento delle relative strutture e per garantire il diritto di partecipazione delle minoranze;

e. al fine di garantire il diritto di partecipazione della minoranza si applicano le norme previste nel presente Statuto per le nomine di componenti negli organismi esterni;

f. gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni possono essere revocati con la stessa procedura prescritta dall’articolo 37 della legge n.142/90. Nel caso di mutamento degli equilibri politici interni e della formazione di nuove maggioranze si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 29 del presente Statuto.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art. 86

(Organizzazione sovracomunale)

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 87

(Cooperazione)

L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalle leggi attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 88

(Convenzioni)

1. Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Spetta alla Giunta Comunale l’esecuzione del programma per quanto compete al Comune.

4. La Giunta riferisce, annualmente o a fine rapporto se il periodo di convenzione è inferiore all’anno, al Consiglio Comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti.

CAPO III
CONSORZI
Art. 89

(Consorzio)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sot­to il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente la gestione in proprio, l’isti­tuzione di Azienda speciale o il ricorso ad altre forme organizzative

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo Statuto del Con­sorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali al Consorzio stesso.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell’Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dal­la convenzione o dallo Statuto del Consorzio.

5. Le forme organizzative del Consorzio dovranno essere comparate in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità che rendano conveniente il ricorso a tale istituto.

6. Il regolamento disciplinerà l’attività amministrativa del Consorzio.

Art. 90

(Accordi di programma)

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere in particolare:

a. tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b. individuazione degli strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento;

c. la disciplina dei rapporti tra gli Enti coinvolti.

3. Il Sindaco stipula l’accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 91

(Partecipazione e programmazione)

1. Il Comune partecipa nei modi consentiti alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, Provincia ed altri enti similari.

2. Nello svolgimento dell’attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali dettati dalla legge regionale.

Art. 92

(Pareri obbligatori)

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, proget­tazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere del parere.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 93

(Ordinamento)

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell’ambito delle disposizioni di legge che regolamentano la finanza locale, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 94

(Attività finanziaria del Comune)

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 95

(Amministrazione di beni comunali)

1. Il Comune è tenuto alla cura dell’inventario dei beni comunali e patrimoniali dell’Ente. Esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.

2. I beni patrimoniali sono di regola dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere reimpiegate in via prioritaria nel riequilibrio del bilancio.

Art. 96

(Contabilità comunale)

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione da redigersi ed approvarsi secondo le disposizioni di legge con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ed osservando i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico è. finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e

4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto dei patrimonio.

5. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa contenente valutazioni sulla efficacia dell’azione condotta e sui risultati conseguiti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 97

(Attività contrattuale)

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle locazioni, il Comune ne provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o un assessore da lui delegato.

5. Sono rogati dal Segretario Comunale i contratti da stipularsi nell’interesse del Comune.

Art. 98

(Revisione economico-finanziaria. Revisori dei conti)

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell’articolo 57 della legge 8.6.1990 n.142, nonché dell’articolo 6 quinquies della legge 15.3.1991 n.80.

2. I revisori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. I revisori durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori sono revocabili, con deliberazione consiliare su motivata proposta della Giunta Comunale, per inadempienza o quando ricorrono motivi gravi che influiscano negativamente sull’espletamento del loro mandato; è, altresì, applicabile la decadenza, con le stesse precedenti modalità, allorquando perdono il requi­sito della eleggibilità o, se pure diffidati, non abbiano eliminato entro quindici giorni dalla notifica le cause della incompatibilità, ovvero rientrano nelle condizioni di cui al richiamato articolo 6 della legge n.80/91.

5. I revisori collaborano con il Consiglio nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercitano la vigilanza sulla regolarità finanziaria della gestione dell’ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare e del conto consuntivo.

6. Per l’esecuzione delle loro funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

7. Nella relazione di cui al comma i revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

9. Apposito regolamento disciplinerà, tra l’altro, i rapporti ed i motivi di collaborazione tra revisori, ogni elettivi ed apparato burocratico.

Art. 99

(Tesoreria)

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all’articolo 59 della legge 8.6.1990 n.142, nonché dal contratto di affidamento del servizio.

T I T O L O VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 100

(Modificazioni e abrogazione dello Statuto)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consi­glio Comunale con le procedure di cui all’articolo 4, comma 3, del­la legge 8.6.1990 n.142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

6. E’ ammessa l’iniziativa da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, limitatamente alla parte relativa ai sistemi di partecipazione popolane. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista dal presente Statuto per il referendum popolare.

Art. 101

(Regolamenti)

1. Il regolamento interno del Consiglio è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quel lo della contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al 1° comma

3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti comici continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data dell’entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 102

(Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere portati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990 n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 103

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte della Sezione di Controllo di Melfi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco, con la certificazione dell’avvenuta pubblicazione di cui al 1° comma, invia lo Statuto al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Sindaco ed il Segretario Comunale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell’Entrata in vigore.

PAGINA 4 -Art.80 - Art.103 -
PRESENTAZIONE
ARTICOLO 80 (Altre forme di gestione)
ARTICOLO 81 (Gestione in economia)
ARTICOLO 82 (Gestione in concessione)
ARTICOLO 83 (Aziende speciali)
ARTICOLO 84 (Istituzioni)
ARTICOLO 85 (Organi dell’Azienda e delle Istituzioni)
ARTICOLO 86 (Organizzazione sovracomunale)
ARTICOLO 87 (Cooperazione)
ARTICOLO 88 (Convenzioni)
ARTICOLO 89 (Consorzio)
ARTICOLO 90 (Accordi di programma)
ARTICOLO 91 (Partecipazione e programmazione)
ARTICOLO 92 (Pareri obbligatori)
ARTICOLO 93 (Ordinamento)
ARTICOLO 94 (Attività finanziaria del Comune)
ARTICOLO 95 (Amministrazione di beni comunali)
ARTICOLO 96 (Contabilità comunale)
ARTICOLO 97 (Attività contrattuale)
ARTICOLO 98 (Revisione economico-finanziaria. Revisori dei conti)
ARTICOLO 99 (Tesoreria)
ARTICOLO 100 (Modificazioni e abrogazione dello Statuto)
ARTICOLO 101 (Regolamenti)
ARTICOLO 102 (Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)
ARTICOLO 103 (Entrata in vigore)