Art. 54
(Consulte popolari)
1. Al fine di garantire
al massimo la partecipazione dei cittadini alle azione amministrativa
dellente su temi di rilevanza generale lAmministrazione
provvede, ove si ravvisi la necessità, alla costituzione
di apposite consulte. Particolare attenzione sarà riservata
a specifiche consulte per i problemi del mondo giovanile e degli
anziani secondo consolidate esperienze locali.
2. Nel caso di cui al comma
precedente, la consultazione avviene attraverso interpellanze
scritte o mediante pareri, quando richiesti, secondo le modalità
da fissarsi nel regolamento.
Art. 55
(Consulta femminile)
1. Per problemi riguardanti
il mondo femminile, i cui aspetti a livello deliberativo coinvolgono
gli interessi e la gestione amministrativa dellente, viene
costituita una apposita consulta femminile permanente, con compiti
di proposizione e di suggerimento, secondo i criteri di cui
allarticolo precedente.
2. Le modalità di
consultazione saranno stabilite dall'apposito regolamento.
Art. 56
(Diritto di accesso agli atti e rilascio
copie)
1. Al fine di assicurare
la trasparenza dellattività amministrativa e di
favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il
diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. Il diritto di consultazione
viene esercitato nelle ore di ufficio secondo i criteri e le
modalità alluopo fissati dal regolamento.
3. La consultazione di atti,
non è assoggettata al pagamento di alcun diritto, tributo
od altro emolumento.
4. Il Sindaco può
dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone lesibizione,
quando la loro diffusione possa pregiudicare persone, gruppi
o imprese.
5. La riservatezza degli
atti è altresì individuata in relazione alle
disposizioni di cui allarticolo 24 della legge 7.8.1990,
n.241 o in quanto prevista da specifiche disposizioni di leggi
o regolamenti.
6. Per il rilascio di copia
degli atti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti,
il cittadino dovrà presentare apposita domanda e pagare
i relativi diritti. La materia, comunque, sarà disciplinata
da apposito regolamento.
Art. 57
(Azione popolare)
1. Ciascun elettore del
Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative,
le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in
base allordine emanato dal giudice di integrazione
del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel
giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a
carico di chi ha promosso lazione o il ricorso
Art. 58
(Il difensore civico)
1. E istituito il
difensore civico.
2. Il regolamento nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge, ne disciplina i compiti
e le funzioni.
CAPO II
REFERENDUM
Art. 59
(Referendum consultivo)
1. Il Comune riconosce fra
gli strumenti di partecipazione del cittadino allamministrazione
locale, il referendum consultivo.
2. Hanno diritto di partecipare
al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio
Comunale.
3. Il referendum può
riguardare solo materie ai esclusiva competenza comunale e non
può essere esercitato in funzione abrogativa.
Art. 60
(Richiesta di referendum)
1. I promotori del referendum,
nel numero non inferiore a 50, presentano ufficialmente alla
Segreteria del Comune il quesito, redatto in termini chiari
ed intelligibili, sottoscritto con firme autenticate nelle forme
di legge, da sottoporre a consultazione.
2. Nel termine perentorio
di giorni 90 dalla dichiarazione di ammissibilità del
quesito referendario da parte del Consiglio Comunale la stessa
deve essere completata, a pena di decadenza, dalla sottoscrizione
di un numero di cittadini elettori nel Comune non interiore
ad 1/2 dellintero corpo elettorale ufficialmente iscritto
nelle relative liste, al momento del deposito della proposta.
3. Le sottoscrizioni dei
cittadini che aderiscono alliniziativa referendaria, di
cui al comma precedente, devono essere autenticate nelle forme
di legge.
Art. 61
(Ammissibilità di referendum)
1. Sulla base della richiesta
avanzata secondo le modalità di cui allarticolo
precedente, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nei successivi
20 giorni.
2. Il Consiglio Comunale,
appositamente convocato dal Sindaco, dopo aver esaminato la
proponibilità del referendum sulla base del numero legale
dei richiedenti di cui al uno comma dellarticolo precedente,
ne stabilisce, con provvedimento motivato, la sostanziale ammissibilità
in relazione alla rilevata compatibilità tra lo specifico
quesito e la riconosciuta competenza del Comune.
3. Indipendentemente dalla
natura delladunanza, il Consiglio Comunale decide per
lammissibilità o il rigetto del referendum, alla
presenza di un numero di consiglieri non inferiore ai 2/3 ed
a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in forma
palese tra i quali, peraltro non vengono computate le preventive
dichiarazioni di astensione.
4. Entro 30 giorni dopo
il termine di scadenza per la raccolta delle firme, il Sindaco,
previa constatazione della regolarità delle sottoscrizioni
da parte della Giunta, con proprio provvedimento, indice, 45
giorni prima, il referendum che sarà materialmente svolto
in un solo giorno festivo.
5. Lindicazione del
referendum viene comunicata mediante manifesto nel quale sono
indicati:
a) loggetto del referendum;
b) il giorno della consultazione;
c) i luoghi di riunione
per lesercizio del diritto di voto;
d) lorario di apertura
e di chiusura dei seggi elettorali;
e) il sistema di espressione
del voto.
6. In caso di simultaneità
sia di elezioni politiche, sia di elezioni amministrative
generali o parziali, ovvero di referendum nazionale, la data
per lo svolgimento del referendum viene automaticamente posticipata
alla prima domenica successiva.
7. Il referendum si intende
omologato se consegue il 51% dei voti validamente espressi e
se abbia partecipato alla consultazione il 50% più una
unità del corpo elettorale.
8. Per tutti gli adempimenti
connessi al referendum è costituito un ufficio speciale
presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dai capigruppo
consiliari, dal Segretario Comunale e dal responsabile dellufficio
elettorale del Comune.
9. Il Sindaco, con manifesto,
comunica le risultanze ufficiali del referendum.
CAPO III
CONSULTAZIONE
Art. 62
(Consultazione)
1. Il Comune riconosce come
istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è
rivolta a conoscere la volontà dei cittadini su indirizzi
politico-amministrativi di carattere generale che non abbiano
già formato oggetto di valutazione in sede di approvazione
del documento programmatico finalizzato alla elezione del Sindaco
e della Giunta.
Art. 63
(Modi di consultazione)
1. La consultazione viene
approvata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei
componenti, su proposta della Giunta.
Art. 64
(Modalità di svolgimento della
consultazione)
1. La consultazione si svolge
nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate
nel regolamento relativo agli istituti di partecipazione.
2. Dovrà comunque
essere assicurato che:
a) la conoscenza dellindizione
della consultazione sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
b) i luoghi di riunione
siano accessibili a tutti i cittadini;
c) il quesito posto sia
chiaro ed intelligibile
d) le risposte dei cittadini
possono essere quantitativamente verificabili.
3. La consultazione avverrà
nella forma della risposta sintetica al quesito che lAmministrazione
predisporrà su scheda scritta. La consultazione proposta
con modalità di cui agli articoli precedenti, viene ufficialmente
ammessa con deliberazione del Consiglio Comunale assunta
alla presenza di un numero di consiglieri non inferiore ai 2/3
di quelli in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, in forma palese, non computandosi tra questi ultimi
le astensioni.
4. Non sono previsti quorum
diversi laddove il Consiglio sia convocato in seconda adunanza
sullo specifico argomento.
5. Entro 30 giorni dalla
esecutività della deliberazione approvativa della consultazione,
il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza mediante manifesto.
6. Nel manifesto sono indicati
il giorno della consultazione, i luoghi di riunione, le modalità
di risposta al quesito posto dallAmministrazione.
7. Possono partecipare alla
consultazione i soli cittadini elettori residenti nel Comune.
8. Lesito della consultazione
diventa impegnativo per lAmministrazione se consegue il
51% dei consensi validamente espressi.
TITOLO IV
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL
COMUNE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
Art. 65
(Strutture)
1. Il Comune nell'assolvimento
dei propri compiti di istituto, sia per materie di attribuzione
propria, ivi comprese quelle di cui al presente Statuto, sia
per attività trasferite o delegate, si avvale di una
organizzazione interna articolata su aree, settori e servizi.
Art. 66
(Aree)
1. Le aree costituiscono
i comparti generali dellorganizzazione del Comune e sono
destinate ad attuare i procedimenti amministrativi di rispettiva
competenza, sia nella fase di elaborazione, sia in quella di
proposizione alla Giunta ed al Consiglio, sia, infine, in quella
di attuazione delle decisioni degli organi monocratici o collegiali
oltre che burocratici del civico ente.
2. Il Comune, in rapporto
alle concrete esigenze operative ed alle effettive disponibilità
finanziarie, nei limiti delle leggi vigenti in materia, procederà
ove del caso, alla materiale istituzione delle aree, tale intese
come autonoma organizzazione nel quadro generale della struttura
burocratica dell'ente.
Art. 67
(Settori)
1. I settori costituiscono
comparti di lavoro nei quali si articola in concreto lorganizzazione
dellattività gestionale del Comune e la dislocazione
del personale dipendente.
Art. 68
(Servizi)
2. I servizi costituiscono
limpianto base della organizzazione amministrativa del
Comune.
3. Essi sono costituiti
in relazione alla specificità dei connessi adempimenti
e delle prestazioni che, per il loro tramite, il Comune eroga
nei confronti dei cittadini.
4. I servizi sono di duplice
natura:
a) a carattere propriamente
burocratico, strettamente collegati al la attività amministrativa
ed a quella certificatoria
b) rivolti a soddisfare
esigenze dirette dei cittadini o la cui gestione preveda la
contribuzione individuale degli utenti.
5. Per la tutela dei diritti
costituzionalmente protetti dei cittadini, i servizi essenziali
per i quali si rende indispensabile la relativa prestazione,
in caso di sciopero dei dipendenti, sono quelli individuati
nellarticolo 3 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.
6. A tali fini, le modalità
di esercizio del diritto di sciopero, devono necessariamente
uniformarsi alle procedure ed ai criteri di cui alla legge 12.6.1990,
n.146, anche in difetto di apposita regolamentazione interna.
Art. 69
(Articolazione aree, settori, servizi)
1. Per larticolazione
delle aree, dei settori e dei servizi si rinvia ad apposito
regolamento.
Art. 70
(Responsabilità)
1. Il personale preposto
alle aree, ai settori ed ai servizi, e direttamente responsabile
nellambito delle rispettive funzioni e competenze, dei
procedimenti amministrativi e degli incarichi svolti.
2. A tal fine il Comune
si avvale di una organizzazione fondata sulla distinzione tra
responsabilità politiche e di indirizzo degli amministratori
eletti e quelle di gestione che appartengono allapparato
burocratico.
3. In via transitoria, il
vigente regolamento con annessa pianta organica, costituisce
lelemento di riferimento utile alla determinazione delle
responsabilità amministrative di cui al presente articolato,
senza alcun pregiudizio per lazione penale o civile intrapresa
nei confronti dei dipendenti.
Art. 71
(Convenzioni)
1. Per eccezionale necessità
di prestazioni di coordinamento di aree nonché per prestazioni
particolarmente qualificate o di alta specializzazione, il civico
ente può avvalersi di contratto a tempo determinato di
diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione consigliare
motivata, di diritto privato.
2. Il contratto può
essere rinnovato, prima della sua scadenza, con deliberazione
del Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta Comunale.
3. Linterdizione anticipata
dell'incarico può essere disposta con deliberazione del
Consiglio su motivata proposta della Giunta, quando il
livello dei risultati conseguiti dallincaricato risulti
inadeguato.
Art. 72
(Prestazioni professionali)
1. Oltre alle ipotesi del
contratto di cui al precedente articolo, il Comune può
avvalersi, per specifiche prestazioni professionali dellattività
esterna svolta da liberi professionisti, disponendo la liquidazione
dei compensi secondo le tariffe vigenti.
Art. 73
(Stato giuridico e trattamento economico)
1. Lo stato giuridico cd
il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato
dagli accordi collettivi nazionali.
2. In ogni caso rimane riservata
alla legge la disciplina dellaccesso al rapporto di pubblico
impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie
del personale in ordine allesercizio dei diritti fondamentali.
Art. 74
(Sanzioni disciplinari)
1. La contestazione delle
infrazioni al rapporto di impiego, le sanzioni disciplinari,
la destituzione dufficio e la riammissione in servizio
sono regolati secondo le norme previste dal. Regolamento Comunale.
2. Per quanto concerne la
commissione di disciplina si fa riferimento al nuovo contratto
collettivo nazionale di comparto.
3. Qualora debba comminarsi
al dipendente la destituzione dallufficio, la commissione
medesima deve essere integrata dalla presenza di un magistrato
(Tribunale) operante nel mandamento in cui trovasi il Comune.
Art. 75
(Regolamento del personale)
1. Il regolamento dovrà,
tra laltro, prevedere secondo i principi della legge 8.6.1990,
n.142:
a) dotazione organica;
b) la disciplina per lassunzione
del personale;
c) compiti e responsabilità
dei dipendenti;
d) lorganizzazione
degli uffici e dei servizi.
Art. 76
(Il Segretario Comunale)
1. Il Segretario Comunale
svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in
ordine alla conformità dellazione amministrativa
alle leggi allo Statuto ed ai regolamenti. Inoltre:
a) partecipa con funzioni
consultive, riferenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio
e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti
i contratti nei quali lEnte è parte, ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellEnte;
c) esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli
dal Sindaco.
2. Nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende
alle funzioni dei responsabili delle aree, dei settori e dei
servizi, coordinandone lattività.
3. Partecipa alle riunioni
del Consiglio e della Giunta, in ciò legittimando la
validità delle relative sedute.
4. Propone ladozione
di provvedimenti disciplinari verso i dipendenti, da inviare
alla commissione di disciplina con la sola eccezione della censura,
per la quale è fatta proposta al Sindaco.
5. Dirime i conflitti di
attribuzione di competenza tra gli Uffici.
6. Esamina i problemi organizzativi
e formula con i responsabili del le aree soluzioni e proposte
agli organi comunali.
7. Emana istruzioni e circolari
per lapplicazione di leggi e regolamenti.
8. Qualora, nel corso di
una seduta, per ragioni di carattere personale, il Segretario
sia costretto ad astenersi dal partecipare alla discussione
di un argomento oggetto di deliberazione, le relative funzioni
saranno svolte dal consigliere comunale o dallassessore
meno anziano di età, nelle rispettive competenze dellOrgano
deliberatorio.
9. Per quanto non previsto
dal presente Statuto, si rinvia alla legislazione statale.
Art. 77
(Vice Segretario)
1. Il Comune può
avvalersi di un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni
vicarie del Segretario.
2. Il Vice Segretario, in
aggiunta ai compiti propri distituto, coadiuva il Segretario
e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento
nelle sedute del Consiglio e della Giunta, nel rispetto delle
disposizioni di legge.
TITOLO V
SERVIZI - FORME ASSOCIATIVE - CONSORZI
CAPO I
SERVIZI
Art. 78
(Servizi pubblici comunali)
1. Lattività
diretta a conseguire, nellinteresse della comunità,
obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo
economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta
dal Comune attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti con
diritto di privativa del Comune stesso ai sensi di legge.
2. La scelta della forma
di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa
valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste
dalla legge e dal presente Statuto, ispirandosi ai criteri
di efficacia, efficienza ed economicità di gestione e
trasparenza amministrativa.
Art. 79
(Forma di gestione)
1. Il Consiglio Comunale
delibera lassunzione dellimpianto e dellesercizio
dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per
le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio
non sia opportuno costituire una istituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi
quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale che consigliano il ricorso a tale regime;
c) a mezzo di azienda speciale,
quando trattasi di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
d) a mezzo di istituzione,
quando trattasi di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di Società
per azioni a prevalente capitale comunale qualora si rende opportuno,
in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati.