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PAGINA 3 -Art 54- Art.79 -

Art. 54

(Consulte popolari)

1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei cittadini alle azione amministrativa dell’ente su temi di rilevanza generale l’Amministrazione provvede, ove si ravvisi la necessità, alla costituzione di apposite consulte. Particolare attenzione sarà riservata a specifiche consulte per i problemi del mondo giovanile e degli anziani secondo consolidate esperienze locali.

2. Nel caso di cui al comma precedente, la consultazione avviene attraverso interpellanze scritte o mediante pareri, quando richiesti, secondo le modalità da fissarsi nel regolamento.

Art. 55

(Consulta femminile)

1. Per problemi riguardanti il mondo femminile, i cui aspetti a livello deliberativo coinvolgono gli interessi e la gestione amministrativa dell’ente, viene costituita una apposita consulta femminile permanente, con compiti di proposizione e di suggerimento, secondo i criteri di cui all’articolo precedente.

2. Le modalità di consultazione saranno stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 56

(Diritto di accesso agli atti e rilascio copie)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il dirit­to di accesso agli atti amministrativi.

2. Il diritto di consultazione viene esercitato nelle ore di ufficio secondo i criteri e le modalità all’uopo fissati dal regolamento.

3. La consultazione di atti, non è assoggettata al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

4. Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l’esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare persone, gruppi o imprese.

5. La riservatezza degli atti è altresì individuata in relazione al­le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 7.8.1990, n.241 o in quanto prevista da specifiche disposizioni di leggi o regolamenti.

6. Per il rilascio di copia degli atti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il cittadino dovrà presentare apposita domanda e pagare i relativi diritti. La materia, comunque, sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 57

(Azione popolare)

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di in­tegrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a cari­co di chi ha promosso l’azione o il ricorso

Art. 58

(Il difensore civico)

1. E’ istituito il difensore civico.

2. Il regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ne disciplina i compiti e le funzioni.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 59

(Referendum consultivo)

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all’amministrazione locale, il referendum consultivo.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

3. Il referendum può riguardare solo materie ai esclusiva competenza comunale e non può essere esercitato in funzione abrogativa.

Art. 60

(Richiesta di referendum)

1. I promotori del referendum, nel numero non inferiore a 50, presentano ufficialmente alla Segreteria del Comune il quesito, redatto in termini chiari ed intelligibili, sottoscritto con firme autenticate nelle forme di legge, da sottoporre a consultazione.

2. Nel termine perentorio di giorni 90 dalla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario da parte del Consiglio Comunale la stessa deve essere completata, a pena di decadenza, dalla sot­toscrizione di un numero di cittadini elettori nel Comune non interiore ad 1/2 dell’intero corpo elettorale ufficialmente iscrit­to nelle relative liste, al momento del deposito della proposta.

3. Le sottoscrizioni dei cittadini che aderiscono all’iniziativa referendaria, di cui al comma precedente, devono essere autenticate nelle forme di legge.

Art. 61

(Ammissibilità di referendum)

1. Sulla base della richiesta avanzata secondo le modalità di cui all’articolo precedente, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nei successivi 20 giorni.

2. Il Consiglio Comunale, appositamente convocato dal Sindaco, dopo aver esaminato la proponibilità del referendum sulla base del numero legale dei richiedenti di cui al uno comma dell’articolo precedente, ne stabilisce, con provvedimento motivato, la sostanziale ammissibilità in relazione alla rilevata compatibilità tra lo specifico quesito e la riconosciuta competenza del Comune.

3. Indipendentemente dalla natura dell’adunanza, il Consiglio Comunale decide per l’ammissibilità o il rigetto del referendum, alla presenza di un numero di consiglieri non inferiore ai 2/3 ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in forma palese tra i quali, peraltro non vengono computate le preventive dichiarazioni di astensione.

4. Entro 30 giorni dopo il termine di scadenza per la raccolta delle firme, il Sindaco, previa constatazione della regolarità delle sottoscrizioni da parte della Giunta, con proprio provvedimento, indice, 45 giorni prima, il referendum che sarà materialmente svolto in un solo giorno festivo.

5. L’indicazione del referendum viene comunicata mediante manifesto nel quale sono indicati:

a) l’oggetto del referendum;

b) il giorno della consultazione;

c) i luoghi di riunione per l’esercizio del diritto di voto;

d) l’orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali;

e) il sistema di espressione del voto.

6. In caso di simultaneità sia di elezioni politiche, sia di elezio­ni amministrative generali o parziali, ovvero di referendum nazionale, la data per lo svolgimento del referendum viene automaticamente posticipata alla prima domenica successiva.

7. Il referendum si intende omologato se consegue il 51% dei voti validamente espressi e se abbia partecipato alla consultazione il 50% più una unità del corpo elettorale.

8. Per tutti gli adempimenti connessi al referendum è costituito un ufficio speciale presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dai capigruppo consiliari, dal Segretario Comunale e dal responsabile dell’ufficio elettorale del Comune.

9. Il Sindaco, con manifesto, comunica le risultanze ufficiali del referendum.

CAPO III

CONSULTAZIONE

Art. 62

(Consultazione)

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.

2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini su indirizzi politico-amministrativi di carattere generale che non abbiano già formato oggetto di valutazione in sede di approvazione del documento programmatico finalizzato alla elezione del Sindaco e della Giunta.

Art. 63

(Modi di consultazione)

1. La consultazione viene approvata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della Giunta.

Art. 64

(Modalità di svolgimento della consultazione)

1. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate nel regolamento relativo agli istituti di partecipazione.

2. Dovrà comunque essere assicurato che:

a) la conoscenza dell’indizione della consultazione sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;

b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;

c) il quesito posto sia chiaro ed intelligibile

d) le risposte dei cittadini possono essere quantitativamente verificabili.

3. La consultazione avverrà nella forma della risposta sintetica al quesito che l’Amministrazione predisporrà su scheda scritta. La consultazione proposta con modalità di cui agli articoli precedenti, viene ufficialmente ammessa con deliberazione del Consi­glio Comunale assunta alla presenza di un numero di consiglieri non inferiore ai 2/3 di quelli in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in forma palese, non computandosi tra questi ultimi le astensioni.

4. Non sono previsti quorum diversi laddove il Consiglio sia convocato in seconda adunanza sullo specifico argomento.

5. Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa della consultazione, il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza mediante manifesto.

6. Nel manifesto sono indicati il giorno della consultazione, i luoghi di riunione, le modalità di risposta al quesito posto dall’Amministrazione.

7. Possono partecipare alla consultazione i soli cittadini elettori residenti nel Comune.

8. L’esito della consultazione diventa impegnativo per l’Amministrazione se consegue il 51% dei consensi validamente espressi.


TITOLO IV

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 65

(Strutture)

1. Il Comune nell'assolvimento dei propri compiti di istituto, sia per materie di attribuzione propria, ivi comprese quelle di cui al presente Statuto, sia per attività trasferite o delegate, si avvale di una organizzazione interna articolata su aree, settori e servizi.

Art. 66

(Aree)

1. Le aree costituiscono i comparti generali dell’organizzazione del Comune e sono destinate ad attuare i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, sia nella fase di elaborazione, sia in quella di proposizione alla Giunta ed al Consiglio, sia, infine, in quella di attuazione delle decisioni degli organi monocratici o collegiali oltre che burocratici del civico ente.

2. Il Comune, in rapporto alle concrete esigenze operative ed alle effettive disponibilità finanziarie, nei limiti delle leggi vigenti in materia, procederà ove del caso, alla materiale istituzione delle aree, tale intese come autonoma organizzazione nel quadro generale della struttura burocratica dell'ente.

Art. 67

(Settori)

1. I settori costituiscono comparti di lavoro nei quali si articola in concreto l’organizzazione dell’attività gestionale del Comune e la dislocazione del personale dipendente.

Art. 68

(Servizi)

2. I servizi costituiscono l’impianto base della organizzazione amministrativa del Comune.

3. Essi sono costituiti in relazione alla specificità dei connessi adempimenti e delle prestazioni che, per il loro tramite, il Comune eroga nei confronti dei cittadini.

4. I servizi sono di duplice natura:

a) a carattere propriamente burocratico, strettamente collegati al la attività amministrativa ed a quella certificatoria

b) rivolti a soddisfare esigenze dirette dei cittadini o la cui gestione preveda la contribuzione individuale degli utenti.

5. Per la tutela dei diritti costituzionalmente protetti dei cittadini, i servizi essenziali per i quali si rende indispensabile la relativa prestazione, in caso di sciopero dei dipendenti, sono quelli individuati nell’articolo 3 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

6. A tali fini, le modalità di esercizio del diritto di sciopero, devono necessariamente uniformarsi alle procedure ed ai criteri di cui alla legge 12.6.1990, n.146, anche in difetto di apposita regolamentazione interna.

Art. 69

(Articolazione aree, settori, servizi)

1. Per l’articolazione delle aree, dei settori e dei servizi si rinvia ad apposito regolamento.

Art. 70

(Responsabilità)

1. Il personale preposto alle aree, ai settori ed ai servizi, e direttamente responsabile nell’ambito delle rispettive funzioni e competenze, dei procedimenti amministrativi e degli incarichi svolti.

2. A tal fine il Comune si avvale di una organizzazione fondata sulla distinzione tra responsabilità politiche e di indirizzo degli amministratori eletti e quelle di gestione che appartengono all’apparato burocratico.

3. In via transitoria, il vigente regolamento con annessa pianta organica, costituisce l’elemento di riferimento utile alla determinazione delle responsabilità amministrative di cui al presente arti­colato, senza alcun pregiudizio per l’azione penale o civile intrapresa nei confronti dei dipendenti.

Art. 71

(Convenzioni)

1. Per eccezionale necessità di prestazioni di coordinamento di aree nonché per prestazioni particolarmente qualificate o di alta specializzazione, il civico ente può avvalersi di contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione consigliare motivata, di diritto privato.

2. Il contratto può essere rinnovato, prima della sua scadenza, con deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta Comunale.

3. L’interdizione anticipata dell'incarico può essere disposta con deliberazione del Consiglio su motivata proposta della Giunta, quan­do il livello dei risultati conseguiti dall’incaricato risulti inadeguato.

Art. 72

(Prestazioni professionali)

1. Oltre alle ipotesi del contratto di cui al precedente articolo, il Comune può avvalersi, per specifiche prestazioni professionali dell’attività esterna svolta da liberi professionisti, disponendo la liquidazione dei compensi secondo le tariffe vigenti.

Art. 73

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Lo stato giuridico cd il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali.

2. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell’accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.

Art. 74

(Sanzioni disciplinari)

1. La contestazione delle infrazioni al rapporto di impiego, le sanzioni disciplinari, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste dal. Regolamento Comunale.

2. Per quanto concerne la commissione di disciplina si fa riferimento al nuovo contratto collettivo nazionale di comparto.

3. Qualora debba comminarsi al dipendente la destituzione dall’ufficio, la commissione medesima deve essere integrata dalla presenza di un magistrato (Tribunale) operante nel mandamento in cui trovasi il Comune.

Art. 75

(Regolamento del personale)

1. Il regolamento dovrà, tra l’altro, prevedere secondo i principi della legge 8.6.1990, n.142:

a) dotazione organica;

b) la disciplina per l’assunzione del personale;

c) compiti e responsabilità dei dipendenti;

d) l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 76

(Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi allo Statuto ed ai regolamenti. Inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, riferenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle aree, dei settori e dei servizi, coordinandone l’attività.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, in ciò legittimando la validità delle re­lative sedute.

4. Propone l’adozione di provvedimenti disciplinari verso i dipendenti, da inviare alla commissione di disciplina con la sola eccezione della censura, per la quale è fatta proposta al Sindaco.

5. Dirime i conflitti di attribuzione di competenza tra gli Uffici.

6. Esamina i problemi organizzativi e formula con i responsabili del le aree soluzioni e proposte agli organi comunali.

7. Emana istruzioni e circolari per l’applicazione di leggi e regola­menti.

8. Qualora, nel corso di una seduta, per ragioni di carattere personale, il Segretario sia costretto ad astenersi dal partecipare alla discussione di un argomento oggetto di deliberazione, le relative funzioni saranno svolte dal consigliere comunale o dall’assessore meno anziano di età, nelle rispettive competenze dell’Organo deliberatorio.

9. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla legislazione statale.

Art. 77

(Vice Segretario)

1. Il Comune può avvalersi di un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario, in aggiunta ai compiti propri d’istituto, coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento nelle sedute del Consiglio e della Giunta, nel rispetto delle disposizioni di legge.


TITOLO V

SERVIZI - FORME ASSOCIATIVE - CONSORZI

CAPO I

SERVIZI

Art. 78

(Servizi pubblici comunali)

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta dal Comune attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti con diritto di privativa del Comune stesso ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, ispiran­dosi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione e trasparenza amministrativa.

Art. 79

(Forma di gestione)

1. Il Consiglio Comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che consigliano il ricorso a tale regime;

c) a mezzo di azienda speciale, quando trattasi di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

d) a mezzo di istituzione, quando trattasi di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni a prevalente capitale comunale qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del ser­vizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

PAGINA 3 -Art 54- Art.79 -
PRESENTAZIONE
ARTICOLO 54 (Consulte popolari)
ARTICOLO 55 (Consulta femminile)
ARTICOLO 56 (Diritto di accesso agli atti e rilascio copie)
ARTICOLO 57 (Azione popolare)
ARTICOLO 58 (Il difensore civico)
ARTICOLO 59 (Referendum consultivo)
ARTICOLO 60 (Richiesta di referendum)
ARTICOLO 61 (Ammissibilità di referendum)
ARTICOLO 62 (Consultazione)
ARTICOLO 63 (Modi di consultazione)
ARTICOLO 64 (Modalità di svolgimento della consultazione)
ARTICOLO 65 (Strutture)
ARTICOLO 66 (Aree)
ARTICOLO 67 (Settori)
ARTICOLO 68 (Servizi)
ARTICOLO 69 (Articolazione aree, settori, servizi)
ARTICOLO 70 (Responsabilità)
ARTICOLO 71 (Convenzioni)
ARTICOLO 72 (Prestazioni professionali)
ARTICOLO 73 (Stato giuridico e trattamento economico)
ARTICOLO 74 (Sanzioni disciplinari)
ARTICOLO 75 (Regolamento del personale)
ARTICOLO 76 (Il Segretario Comunale)
ARTICOLO 77 (Vice Segretario)
ARTICOLO 78 (Servizi pubblici comunali)
ARTICOLO 79 (Forma di gestione)