Art. 26
(Divieti dei consiglieri)
1. Ai consiglieri è
fatto divieto di prendere parte al voto per le deliberazioni riguardanti
liti e contabilità loro proprie, quando si tratta di interesse
proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti
o affini sino al quarto grado civile, fatte salve le disposizioni
di cui allart. 19 della legge 265/99.
2. E fatto, altresì,
divieto di prendere parte direttamente o indirettamente in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nellinteresse
del Comune.
3. Ai consiglieri comunali,
agli assessori, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio è
fatto ugualmente divieto di ricoprire incarichi di assumere consulenze
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo e vigilanza del Comune.
Art. 27
(Pubblicità delle sedute)
1. Le sedute del Consiglio
sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce
i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Art. 28
(Votazioni)
1. Le votazioni avvengono
con voto palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui
il Consiglio vota a scrutinio segreto.
Art. 29
(Individuazione della maggioranza e della
minoranza)
1. Le maggioranze e le minoranze
consiliari, sia per i ruoli diretti, sia per le rispettive rappresentanze
esterne, vanno individuate in quelle componenti politiche, che,
al momento, esprimono i rapporti di forza interna alla complessiva
compagine consiliare.
2. Nel caso di mutamenti degli
equilibri interni e della conseguente formazione di nuove maggioranze,
il Consiglio Comunale provvede alla integrale rinnovazione delle
commissioni e delle rappresentanze consiliari e comunali esterne.
Art. 30
(Rappresentanza della minoranza)
1. Al fine di garantire la
tutela della minoranza, la designazione dei consiglieri comunali
in seno alle commissioni interne o in organismi esterni, avviene
a scrutinio palese con il sistema del voto limitato, dichiarando
nulli i voti non attribuiti a consiglieri che facciano parte delle
componenti di maggioranza e di minoranza cui ciascuno appartiene.
Art. 31
(Verbalizzazione)
1. Il Segretario Comunale
partecipa alla seduta consiliare con funzioni consultive, referenti
e di assistenza. Sottoscrive con il Presidente del Consiglio il
verbale di seduta che viene materialmente redatto da apposito
dipendente, secondo le prescrizioni regolamentari.
2. Il processo verbale deve
indicare i punti essenziali della discussione e il numero dei
voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha la
facoltà di fare inserire a verbale mediante dichiarazione
sottoscritta le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione
che ritenga rilevante ai fini dellargomento con esclusione
di ogni altra valutazione che non sia strettamente pertinente
allo stesso o che comunque possa costituire pregiudizio per il
decoro dei singoli consiglieri e del Consiglio Comunale.
Art. 32
(Pubblicazione ed esecutività delle
deliberazioni)
1. Tutte le deliberazioni
consiliari sono rese pubbliche mediante affissione allalbo
pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni
di legge. Contestualmente allaffissione allalbo è
trasmesso lelenco delle stesse ai capigruppo consiliari
ed i relativi testi messi a disposizione dei consiglieri.
2. Nel caso di urgenza le
deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 32 bis
(Scioglimento e sospensione del Consiglio
Comunale)
1. Larticolo 39 della
legge 8.6.1990, n.142, così come modificato ed integrato
dalle disposizioni di cui alla legge 25.3.1993, n.81, alla legge
15/05/1997 n° 127 - art.17 commi 85 e 86, elenca i casi di
scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 33
(Composizione della Giunta)
1. La Giunta Comunale si compone
del Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non
superiore a sette scelti anche fra cittadini non facenti parte
del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di consigliere e dotati di
professionalità e competenza.
2. Il Sindaco nomina i componenti
della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Nella seduta successiva
alla prima, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
4. La mancata approvazione
delle linee programmatiche da parte del Consiglio non equivale
ad una mozione di sfiducia
5. La Giunta è lOrgano
di collaborazione del Sindaco, nellamministrazione
del Comune, ed opera attraverso atti collegiali.
6. Nella nomina dei componenti
la Giunta, dovrà tenersi conto, se e quanto attuabili,
delle norme dettate dallarticolo 27 della legge 25.3.1993,
n.81, in materia di pari opportunità.
7. Lapposito regolamento
disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
Art. 34
(Ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di Assessore)
1. Le cause di ineleggibilità
ed incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite
dalla legge.
2. Non possono comunque far
parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i
parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi
non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
Art. 35
(Mozione di sfiducia)
1. Il voto del Consiglio Comunale
contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta
le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti ilConsiglio. La mozione di sfiducia deve essere
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza
computare a tal fine il Sindaco e deve essere motivata e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata
si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un
Commissario ai sensi di legge.
Art. 36
(Dimissioni, impedimento, sospensione o
decesso del Sindaco)
1. In caso di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco,
la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta
Comunale restano in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio
e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni
del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il Vice Sindaco sostituisce,
in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel
caso di sospensione dalla funzione adottata ai sensi dellart.
15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n.55, come modificato
dallart. l della legge 18.1.1992, n.16.
4. Le dimissioni presentate
dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di
cui al 1° comma trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al Consiglio, mediante deposito presso la Segreteria
Comunale.
5. Lo scioglimento del consiglio
determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
Art. 37
(Decadenza dalla carica di assessore)
1. Lassessore che non
interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza alcun
motivo, può dal Sindaco essere revocato e sostituito con
altro nominativo dandone comunicazione al Consiglio.
Art. 38
(Ulteriori cause di cessazione di un assessore)
1. In caso di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, sospensione o decesso di un
assessore, il Sindaco procede alla sostituzione, dandone comunicazione
al Consiglio. In caso di impedimento temporaneo, il Sindaco od
altro assessore ne assume le funzioni.
Art. 39
(Funzionamento della Giunta)
1. Lattività
della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti
ai vari rami dellamministrazione comunale, raggruppati per
settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili
collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli
atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli
assessorati sono stabilite con provvedimento del Sindaco.
5. In mancanza del Sindaco
e del Vice Sindaco ne fa le veci lassessore più anziano
di età.
4. Le attribuzioni e le funzioni
di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con
analogo atto.
6. Il Sindaco comunica al
Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive
modifiche.
Art. 40
(Competenze della Giunta)
1. La Giunta Comunale:
a) È l'organo esecutivo
del Comune;
b) Collabora con il Sindaco
nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali;
c) Compie gli atti di amministrazione
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario, del personale con funzioni dirigenziali;
d) Riferisce annualmente al
Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
e) Adotta i regolamenti sullordinamento
degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio.
2. Appartiene alla Giunta
deliberare, in caso di urgenza, variazioni di bilancio da sottoporre
a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 41
(Adunanze e deliberazioni)
1. La Giunta Comunale è
convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con
lintervento di almeno quattro membri in carica, compreso
il Sindaco, ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Nelle votazioni palesi,
in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi
presiede ladunanza.
4. E facoltà
della Giunta far partecipare, senza diritto di voto, i revisori
dei conti.
5. Le sedute della Giunta
non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta
stessa.
6. Le deliberazioni possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla metà più uno dei componenti la Giunta.
7. Il Segretario Comunale
partecipa alle sedute di Giunta e sottoscrive con il Presidente
il verbale della seduta.
Art. 42
(Pubblicazione delle deliberazioni
della Giunta)
1. Tutte le deliberazioni
della Giunta sono pubblicate mediante affissione allalbo
pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni
di legge.
2. Le deliberazioni che non
sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità
diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 43
(Funzioni)
1. Il Sindaco è capo
dellAmministrazione ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco
è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e
lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Chi fa le veci del Sindaco
esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.
4. Il Sindaco, prima di assumere
le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare
la Costituzione Italiana.
5. Nellesercizio delle
funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Art. 44
(Competenze del Sindaco quale Capo dellAmministrazione
e quale Ufficiale di Governo)
1. Il Sindaco, in qualità
di capo dellAmministrazione Comunale:
a) rappresenta il Comune in
Via Generale;
b) convoca e presiede la Giunta
Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e lora delladunanza;
c) dirama gli avvisi di convocazione
della Giunta;
d) distribuisce gli affari
tra i membri della Giunta in relazione alle funzioni assegnate
ed alle deleghe eventualmente rilasciate;
e) vigila sullo svolgimento
delle pratiche affidate a ciascun Assessore;
f) assicura lunità
di indirizzo dellAmministrazione Comunale;
g) stabilisce gli argomenti
da trattare nelle adunanze della Giunta;
h) indice i referendum popolari
secondo le modalità di cui al presente Statuto;
i) sovrintende allespletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
l) rappresenta il Comune in
giudizio, sia attore o convenuto direttamente o a mezzo di
suo delegato ed avvia gli atti conservativi dei diritti del Comune
su proposta dei competenti uffici interni;
m) vigila sullosservanza
dei regolamenti;
n) impartisce, nell'esercizio
delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento
del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti
dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni
pecuniarie e amministrative secondo le disposizioni degli articoli
da 106 a 110 T.U. 3.3.1934 e della legge 24.11.1981, n.689;
o) oltre alle attribuzioni
nei servizi di competenza statale di cui allart. 38 della
legge 142/1990 il Sindaco, in casi di emergenza, connessi al traffico
e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando
a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessità dellutenza, può modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
p) informa la popolazione
su situazioni di pericolo per calamità naturali.
q) promuove e conclude gli
accordi di programma di cui allarticolo 27 della legge 8.6.1990,
n.142, integrato dallart. 17 , commi 8 e 9 della legge 127/1997;
r) emette ordinanze in conformità
alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali;
s) per qualsiasi problema
di rilevanza comunale o che rifluisca nella organizzazione amministrativa
dellEnte ovvero costituisca motivo di grande interesse
per la comunità cittadina, il Sindaco, per soli compiti
di studio e di valutazione, può conferire deleghe
nellambito della struttura complessiva dellEn te stesso.
In tal caso, il delegato ha lobbligo di riferire obbligatoriamente
al Sindaco sulle risultanze dellindagine svolta;
t) nomina i responsabili delle
aree, dei settori e dei servizi attribuendo le funzioni dirigenziali;
u) nomina il Segretario del
Comune secondo le disposizioni di cui ai commi 70 e seguenti dellart.
17 della legge 127/1997;
v) nomina il Direttore Generale
quando ricorrono le condizioni previste dal comma 10 dellart.
6 della legge 127/1997;
w) conferisce funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta
a dipendenti comunali o delle società di gestione di parcheggi,
limitatamente alle aree oggetto di concessione;
x) quale ufficiale di governo
esercita le funzioni di cui all'articolo 38 della legge n.142/1990;
y) per quantaltro non
previsto, si rinvia alla legislazione vigente.
Art. 45
(Poteri del Sindaco per le nomine)
1. Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti dei Comune presso
Enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e designazioni
debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero
i termini di scadenza del precedente incarico.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
PARTECIPAZIONE
Art. 46
(Avvio di procedimento amministrativo)
1. I procedimenti amministrativi
finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni,
ovvero di applicazione di sanzioni amministrative previste da
leggi o da regolamenti comunali, devono essere comunicati
agli stessi richiedenti.
2. Resta salva la facoltà
di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al comma precedente.
3. Sono esclusi dallobbligo
della preventiva comunicazione, le ordinanze urgenti e contingibili
di competenza sindacale oltre agli atti preliminari dichiarati
urgenti ovvero immediatamente eseguibili, nonché atti
di programma o di pianificazione generale, ovvero dagli stessi
derivati, salvi i casi espressamente previsti dal la legge o dai
regolamenti.
Art. 47
(Comunicazione)
1. La comunicazione di cui
allarticolo precedente è inviata dallincaricato
del procedimento.
2. La comunicazione deve indicare:
a) loggetto del procedimento
con richiamo al contenuto dellatto finale;
b) lufficio, ovvero
il responsabile del procedimento, i termini e le modalità
per essere ascoltati;
c) lufficio presso cui
si può prendere visione degli atti con lindicazione
del relativo orario di apertura al pubblico;
d) i termini entro i quali
è consentito presentare i documenti integrativi o memorie.
3. Allorquando la comunicazione
a mezzo di messo comunale non è effettuabile per la non
reperibilità dellinteressato, sia per ragione di
diversa residenza, sia per assenza fisica dal suo domicilio o
dalla sua dimora abituale, la stessa si ritiene svolta a tutti
gli effetti, con la mera pubblicazione allalbo pretorio
del Comune secondo le disposizioni del C.p.
Art. 48
(Diritto di intervento nel procedimento)
1. I cittadini, le associazioni
o i comitati, portatori di concreti interessi legittimi e che
dimostrino, altresì, leffettivo e materiale pregiudizio
derivante da un atto, indipendentemente dalla preventiva comunicazione,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento con memorie
scritte, preventivamente valutate a tali fini dal Segretario Comunale.
2. Lintervento di cui
al comma precedente non costituisce vincolo per lAmministrazione
che ha facoltà di decidere, con atto motivato e nella tutela
di interessi generali e diffusi, in senso contrario e senza pregiudizio
delle eventuali sanzioni a livello penale, civile ed amministrativo.
Art. 49
(Diritti degli interessati agli atti amministrativi)
1. I soggetti che ricevono
la comunicazione di avvio del procedimento e coloro che rientrano
nella fattispecie di cui allarticolo precedente, hanno
diritto di:
a) prendere visione degli
atti del procedimento ed ottenere copia previo pagamento dei costi
di riproduzione e dei diritti;
b) presentare memorie scritte
e documenti purché pertinenti al procedimento;
c) richiedere di essere ascoltati
dal responsabile del procedimento, ovvero dal Segretario
Comunale, o dal Sindaco o assessore delegato al ramo.
Art. 50
(Obbligo di motivazione degli atti)
1. Ogni atto amministrativo,
sia monocratico, sia collegiale, deve essere dotato di congrua
motivazione.
2. Nel caso di presentazione
di memorie scritte o di documenti da parte dei cittadini è
necessario farne menzione nelle premesse dell'atto con l'indicazione
dei motivi del loro rigetto o accoglimento.
Art. 51
(Partecipazione delle associazioni)
1. Nei procedimenti di formazione
di atti amministrativi a carattere programmatorio o di rilevanza
generale per gli interessi dei cittadini, il Comune si avvale
di forme partecipative, tali individuate secondo i criteri e le
modalità di cui al presente Statuto.
Art. 52
(Albo delle forme associative)
1. Nellambito delle
finalità istituzionali del civico ente viene istituito,
con deliberazione del Consiglio Comunale, lalbo delle forme
associative.
2. Per ottenere liscrizione
allalbo, le associazioni e le altre libere forme associative
devono presentare un documento programmatico dal quale emergano
i seguenti elementi essenziali:
a) rappresentanza legale o,
comunque, la titolarità nella responsabilità esterna
dellassociazione o della forma associativa;
b) il programma di azione
sociale;
c) la rappresentatività
degli interessi dei cittadini locali;
d) la competenza di azione
nellambito del territorio comunale.
Art. 53
(Diritti delle forme associative iscritte
allalbo)
1. Le associazioni e le libere
forme associative iscritte allalbo:
a) saranno consultate nelle
specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi
sociali;
b) potranno ottenere il patrocinio
del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse
organizzate;
c) potranno accedere alla
struttura dei beni ed alluso dei servizi comunali con
le modalità fissate in apposito regolamento.