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PAGINA 2 -Art.26 - Art.53 -

Art. 26

(Divieti dei consiglieri)

1. Ai consiglieri è fatto divieto di prendere parte al voto per le deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 265/99.

2. E’ fatto, altresì, divieto di prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune.

3. Ai consiglieri comunali, agli assessori, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio è fatto ugualmente divieto di ricoprire incarichi di assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.

Art. 27

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 28

(Votazioni)

1. Le votazioni avvengono con voto palese. Il Regolamento stabili­sce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 29

(Individuazione della maggioranza e della minoranza)

1. Le maggioranze e le minoranze consiliari, sia per i ruoli diretti, sia per le rispettive rappresentanze esterne, vanno individuate in quelle componenti politiche, che, al momento, esprimono i rapporti di forza interna alla complessiva compagine consiliare.

2. Nel caso di mutamenti degli equilibri interni e della conseguente formazione di nuove maggioranze, il Consiglio Comunale provvede alla integrale rinnovazione delle commissioni e delle rappresentanze consiliari e comunali esterne.

Art. 30

(Rappresentanza della minoranza)

1. Al fine di garantire la tutela della minoranza, la designazione dei consiglieri comunali in seno alle commissioni interne o in organismi esterni, avviene a scrutinio palese con il sistema del voto limitato, dichiarando nulli i voti non attribuiti a consiglieri che facciano parte delle componenti di maggioranza e di minoranza cui ciascuno appartiene.

Art. 31

(Verbalizzazione)

1. Il Segretario Comunale partecipa alla seduta consiliare con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Sottoscrive con il Presidente del Consiglio il verbale di seduta che viene materialmente re­datto da apposito dipendente, secondo le prescrizioni regolamentari.

2. Il processo verbale deve indicare i punti essenziali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di fare inserire a verbale mediante dichiarazione sottoscritta le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell’argomento con esclusione di ogni altra valutazione che non sia strettamente pertinente allo stesso o che comunque possa costituire pregiudizio per il decoro dei singoli consiglieri e del Consiglio Comunale.

Art. 32

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono rese pubbliche mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Contestualmente all’affissione all’albo è trasmesso l’elenco delle stesse ai capigruppo consiliari ed i relativi testi messi a disposizione dei consiglieri.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 32 bis

(Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale)

1. L’articolo 39 della legge 8.6.1990, n.142, così come modificato ed integrato dalle disposizioni di cui alla legge 25.3.1993, n.81, alla legge 15/05/1997 n° 127 - art.17 commi 85 e 86, elenca i casi di scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e dotati di professionalità e competenza.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Nella seduta successiva alla prima, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. La mancata approvazione delle linee programmatiche da parte del Consiglio non equivale ad una mozione di sfiducia

5. La Giunta è l’Organo di collaborazione del Sindaco, nell’ammini­strazione del Comune, ed opera attraverso atti collegiali.

6. Nella nomina dei componenti la Giunta, dovrà tenersi conto, se e quanto attuabili, delle norme dettate dall’articolo 27 della legge 25.3.1993, n.81, in materia di pari opportunità.

7. L’apposito regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

Art. 34

(Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore)

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 35

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti ilConsiglio. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere motivata e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 36

(Dimissioni, impedimento, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta Comunale restano in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dalla funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n.55, come modificato dall’art. l della legge 18.1.1992, n.16.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, mediante deposito presso la Segreteria Comunale.

5. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 37

(Decadenza dalla carica di assessore)

1. L’assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza alcun motivo, può dal Sindaco essere revocato e sostituito con altro nominativo dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 38

(Ulteriori cause di cessazione di un assessore)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sospensione o decesso di un assessore, il Sindaco procede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio. In caso di impedimento temporaneo, il Sindaco od altro assessore ne assume le funzioni.

Art. 39

(Funzionamento della Giunta)

1. L’attività della Giunta è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessorati sono stabilite con provvedimento del Sindaco.

5. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l’assessore più anziano di età.

4. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 posso­no essere modificate con analogo atto.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

Art. 40

(Competenze della Giunta)

1. La Giunta Comunale:

a) È l'organo esecutivo del Comune;

b) Collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

c) Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del personale con funzioni dirigenziali;

d) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

e) Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Appartiene alla Giunta deliberare, in caso di urgenza, variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 41

(Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l’intervento di almeno quattro membri in carica, compreso il Sindaco, ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.

4. E’ facoltà della Giunta far partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisio­ne della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla metà più uno dei componenti la Giunta.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute di Giunta e sottoscrive con il Presidente il verbale della seduta.

Art. 42

(Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta)

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni che non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.


CAPO III

IL SINDACO

Art. 43

(Funzioni)

1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione ed Ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

3. Chi fa le veci del Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Go­verno.

4. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare la Costituzione Italiana.

5. Nell’esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 44

(Competenze del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione

e quale Ufficiale di Governo)

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell’Amministrazione Comunale:

a) rappresenta il Comune in Via Generale;

b) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e l’ora dell’adunanza;

c) dirama gli avvisi di convocazione della Giunta;

d) distribuisce gli affari tra i membri della Giunta in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe eventualmente rilascia­te;

e) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;

f) assicura l’unità di indirizzo dell’Amministrazione Comunale;

g) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della Giunta;

h) indice i referendum popolari secondo le modalità di cui al pre­sente Statuto;

i) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

l) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto diret­tamente o a mezzo di suo delegato ed avvia gli atti conservativi dei diritti del Comune su proposta dei competenti uffici interni;

m) vigila sull’osservanza dei regolamenti;

n) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie e amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 T.U. 3.3.1934 e della legge 24.11.1981, n.689;

o) oltre alle attribuzioni nei servizi di competenza statale di cui all’art. 38 della legge 142/1990 il Sindaco, in casi di emergenza, connessi al traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

p) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

q) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8.6.1990, n.142, integrato dall’art. 17 , commi 8 e 9 della legge 127/1997;

r) emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali;

s) per qualsiasi problema di rilevanza comunale o che rifluisca nella organizzazione amministrativa dell’Ente ovvero costitui­sca motivo di grande interesse per la comunità cittadina, il Sindaco, per soli compiti di studio e di valutazione, può con­ferire deleghe nell’ambito della struttura complessiva dell’En te stesso. In tal caso, il delegato ha l’obbligo di riferire obbligatoriamente al Sindaco sulle risultanze dell’indagine svolta;

t) nomina i responsabili delle aree, dei settori e dei servizi attribuendo le funzioni dirigenziali;

u) nomina il Segretario del Comune secondo le disposizioni di cui ai commi 70 e seguenti dell’art. 17 della legge 127/1997;

v) nomina il Direttore Generale quando ricorrono le condizioni previste dal comma 10 dell’art. 6 della legge 127/1997;

w) conferisce funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione di parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione;

x) quale ufficiale di governo esercita le funzioni di cui all'articolo 38 della legge n.142/1990;

y) per quant’altro non previsto, si rinvia alla legislazione vi­gente.

Art. 45

(Poteri del Sindaco per le nomine)

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dei Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

2. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero i termini di scadenza del precedente incarico.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

Art. 46

(Avvio di procedimento amministrativo)

1. I procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, ovvero di applicazione di sanzioni amministrative previste da leggi o da regolamenti comunali, devo­no essere comunicati agli stessi richiedenti.

2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

3. Sono esclusi dall’obbligo della preventiva comunicazione, le ordinanze urgenti e contingibili di competenza sindacale oltre agli atti preliminari dichiarati urgenti ovvero immediatamente esegui­bili, nonché atti di programma o di pianificazione generale, ovvero dagli stessi derivati, salvi i casi espressamente previsti dal la legge o dai regolamenti.

Art. 47

(Comunicazione)

1. La comunicazione di cui all’articolo precedente è inviata dall’incaricato del procedimento.

2. La comunicazione deve indicare:

a) l’oggetto del procedimento con richiamo al contenuto dell’atto finale;

b) l’ufficio, ovvero il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;

c) l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti con l’indicazione del relativo orario di apertura al pubblico;

d) i termini entro i quali è consentito presentare i documenti integrativi o memorie.

3. Allorquando la comunicazione a mezzo di messo comunale non è effettuabile per la non reperibilità dell’interessato, sia per ragione di diversa residenza, sia per assenza fisica dal suo domicilio o dalla sua dimora abituale, la stessa si ritiene svolta a tutti gli effetti, con la mera pubblicazione all’albo pretorio del Comune secondo le disposizioni del C.p.

Art. 48

(Diritto di intervento nel procedimento)

1. I cittadini, le associazioni o i comitati, portatori di concreti interessi legittimi e che dimostrino, altresì, l’effettivo e materiale pregiudizio derivante da un atto, indipendentemente dalla preventiva comunicazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con memorie scritte, preventivamente valutate a tali fini dal Segretario Comunale.

2. L’intervento di cui al comma precedente non costituisce vincolo per l’Amministrazione che ha facoltà di decidere, con atto motivato e nella tutela di interessi generali e diffusi, in senso contrario e senza pregiudizio delle eventuali sanzioni a livello penale, civile ed amministrativo.

Art. 49

(Diritti degli interessati agli atti amministrativi)

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’artico­lo precedente, hanno diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento ed ottenere copia previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti;

b) presentare memorie scritte e documenti purché pertinenti al procedimento;

c) richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimen­to, ovvero dal Segretario Comunale, o dal Sindaco o assessore delegato al ramo.

Art. 50

(Obbligo di motivazione degli atti)

1. Ogni atto amministrativo, sia monocratico, sia collegiale, deve essere dotato di congrua motivazione.

2. Nel caso di presentazione di memorie scritte o di documenti da parte dei cittadini è necessario farne menzione nelle premesse dell'atto con l'indicazione dei motivi del loro rigetto o accoglimento.

Art. 51

(Partecipazione delle associazioni)

1. Nei procedimenti di formazione di atti amministrativi a carattere programmatorio o di rilevanza generale per gli interessi dei cittadini, il Comune si avvale di forme partecipative, tali individuate secondo i criteri e le modalità di cui al presente Statuto.

Art. 52

(Albo delle forme associative)

1. Nell’ambito delle finalità istituzionali del civico ente viene istituito, con deliberazione del Consiglio Comunale, l’albo delle forme associative.

2. Per ottenere l’iscrizione all’albo, le associazioni e le altre li­bere forme associative devono presentare un documento programmatico dal quale emergano i seguenti elementi essenziali:

a) rappresentanza legale o, comunque, la titolarità nella responsabilità esterna dell’associazione o della forma associativa;

b) il programma di azione sociale;

c) la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;

d) la competenza di azione nell’ambito del territorio comunale.


Art. 53

(Diritti delle forme associative iscritte all’albo)

1. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all’albo:

a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;

b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;

c) potranno accedere alla struttura dei beni ed all’uso dei servi­zi comunali con le modalità fissate in apposito regolamento.

PAGINA 2 -Art.26 - Art.53 -
PRESENTAZIONE
ARTICOLO 26 (Divieti dei consiglieri)
ARTICOLO 27 (Pubblicità delle sedute)
ARTICOLO 28 (Votazioni)
ARTICOLO 29 (Individuazione della maggioranza e della minoranza)
ARTICOLO 30 (Rappresentanza della minoranza)
ARTICOLO 31 (Verbalizzazione)
ARTICOLO 32 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)
ARTICOLO 32 Bis (Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale)
ARTICOLO 33 (Composizione della Giunta)
ARTICOLO 34 (Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore)
ARTICOLO 35 (Mozione di sfiducia)
ARTICOLO 36 (Dimissioni, impedimento, sospensione o decesso del Sindaco)
ARTICOLO 37 (Decadenza dalla carica di assessore)
ARTICOLO 38 (Ulteriori cause di cessazione di un assessore)
ARTICOLO 39 (Funzionamento della Giunta)
ARTICOLO 40 (Competenze della Giunta)
ARTICOLO 41 (Adunanze e deliberazioni)
ARTICOLO 42 (Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta)
ARTICOLO 43 (Funzioni)
ARTICOLO 44 (Competenze del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione e quale Ufficiale di Governo)
ARTICOLO 45 (Poteri del Sindaco per le nomine)
ARTICOLO 46 (Avvio di procedimento amministrativo)
ARTICOLO 47 (Comunicazione)
ARTICOLO 48 (Diritto di intervento nel procedimento)
ARTICOLO 49 (Diritti degli interessati agli atti amministrativi)
ARTICOLO 50 (Obbligo di motivazione degli atti)
ARTICOLO 51 (Partecipazione delle associazioni)
ARTICOLO 52 (Albo delle forme associative)
ARTICOLO 53 (Diritti delle forme associative iscritte all’albo)