PRESENTAZIONE
AGGIORNATO IN BASE ALLE LEGGI
DEL 15.05.1997 N° 127
E DEL 03.08.1999 N.265
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE
N. 94 DEL 09.08.1991 (BUR N.41 DEL 22.10.1991)
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE
N. 18 DEL 13.03.1995 (BUR N.31 DEL 16.02.1995)
AGGIORNATO CON DELIBERA CONSILIARE
N.111DEL 30.12.1999 (BUR N.)
PREMESSA
La Civica Amministrazione di Venosa, compresa
nel proprio ruolo istituzionale esaltato dal nuovo assetto delle
autonomie locali; fedele interprete delle antiche e consolidate
istanze di partecipazione popolare; sintesi dei valori storici e
culturali della Città; sensibile verso le nuove realtà
ambientali; impegnata nel raggiungimento dei suoi naturali
obiettivi di crescita e di sviluppo della popolazione tenace affermatrice
del proprio qualificato rilievo nel contesto generale dei Comuni
della provincia; in sintonia con il Dettato Costituzionale
e con lordinamento giuridico dello Stato, si è dato
il presente Statuto.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Comune di Venosa)
1. Il Comune di VENOSA è ente, autonomo
nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della
Repubblica e delle norme del presente Statuto.
2. VENOSA è un Comune lucano della
fascia Bradanica di cui persegue il riscatto attraverso la realizzazione
di progetti urbanistici, montani, irrigui e la valorizzazione del
comune patrimonio storico, archeologico e religioso, senza rinunciare
al suo ruolo naturale di cerniera tra la parte ionica e dauna della
Basilicata, mirante anche a realizzare nuovi equilibri territoriali
della Regione.
3. Esercita funzioni proprie e le funzioni
attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
Art. 2
(Gonfalone, stemma, titolo
di Città)
1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un
proprio stemma.
2. Nelluso, del gonfalone si osservano
le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Il Comune si fregia del titolo di Città
concesso con decreto in data 4 aprile 1967.
Art. 3
(Territorio)
1. Il Comune di Venosa comprende la parte
del suolo nazionale deliberata con il vigente piano topografico.
2 Nel territorio di cui al comma precedente
trovasi il capoluogo con la sede del Comune, dei suoi Organi e degli
Uffici.
3. Ogni modificazione alla circoscrizione
territoriale è apportata con legge regionale, sentita la
popolazione del Comune.
Art. 4
(Finalità)
1. Il Comune rappresenta la propria Comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni
proprie; esercita secondo le leggi statali e regionali, funzioni
attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre
alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza,
alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono:
lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; l'affermazione
dei valori umani; il soddisfacimento dei bisogni collettivi; la
partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative
della comunità; la informazione sui programmi, sulle decisioni
e sui provvedimenti comunali
Art. 5
(Promozione della Famiglia)
1. Il Comune riconosce come entità
sociale e politicamente rilevante a pieno titolo la Famiglia, tale
essenzialmente intesa come nucleo di persone conviventi legate
da rapporti affettivi e di parentela.
2. Il Comune predispone ed attua unorganica
ed integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della
Famiglia al libero svolgimento delle sue riconosciute funzioni sociali.
3. Nella individuazione e realizzazione delle
politiche per la Famiglia il Comune si avvale di una commissione
permanente da istituirsi secondo i criteri e le modalità
di regolamento.
Art. 6
(Promozione della Pace)
1. Il Comune di Venosa, in conformità
ai principi costituzionali che sanciscono i diritti innati delle
persone umane, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle
persone e dei popoli.
2. A tal fine il Comune promuove la cultura
della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di
educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare
del Comune di Venosa una terra di pace.
3. Il Comune assumerà iniziative dirette
e favorirà quelle istituzioni culturali e scolastiche, di
associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione.
Art. 7
(Promozione dello sport e
tempo libero)
1. Il Comune, compatibilmente con le proprie
risorse finanziarie, promuove ogni forma di associazionismo locale
portatore di interessi reali e diffusi che si riconoscano con le
esigenze di crescita e di sviluppo della comunità cittadina,
al fine di facilitare lintegrazione sociale e la sua occupazione
del tempo libero.
Art. 8
(Promozione culturale)
1. L'Amministrazione, in relazione alle realtà
storiche, archeologiche e culturali presenti sul territorio, è
sensibile ad ogni manifestazione tesa ad esaltare i relativi aspetti,
favorendo le iniziative individuali ed associate, rinvenenti anche
dal mondo della scuola e dello spettacolo finalizzate alla conservazione
e valorizzazione del patrimonio, oltre che al miglioramento del
livello di crescita della comunità cittadina.
Art. 9
(Sviluppo economico)
1. Il Comune, attraverso specifici piani
distributivi, coordina le attività commerciali e favorisce
lorganizzazione razionale del relativo apparato, al fine
di garantire la migliore funzionalità e produttività
del servizio da rendere al consumatore.
2. Promuove lo sviluppo industriale ed artigianale;
adotta iniziative atte a stimolare le attività e ne favorisce
lassociazionismo, al fine di consentire una più vasta
collocazione dei prodotti integrandoli con le altre attività
locali e zonali.
3. In relazione alla prevalente vocazione
agricola del territorio, il Comune facilita, nellambito delle
sue competenze, ogni utile iniziativa per il mantenimento ed incentivazione
economica del settore.
Art. 10
(Tutela dellambiente
e del suolo)
1. Il Comune adotta le misure necessarie
a conservare e difendere lambiente, attuando piani per la
difesa del suolo e del sottosuolo.
Art. 11
(Volontariato)
1. Il Comune, compatibilmente con le proprie
risorse finanziarie, pro muove e favorisce la costituzione di organizzazioni
di volontariato che rendano servizi di utilità sociale.
Art. 12
(Ceti deboli)
1. I problemi giovanili, degli anziani, delle
categorie svantaggiate rientrano nellattenzione dellAmministrazione
e meritano impegno e sensibilità amministrativa.
Art. 13
(Metodo gestionale)
1. La gestione amministrativa del Comune
è istituzionalmente proiettata verso la tutela degli interessi
collettivi ed, in via subordinata, nella compenetrazione, ove possibile,
tra questi e gli interessi individuali.
TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO
GIUNTA SINDACO
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 14
(Elezione, composizione e
durata)
1. Lelezione, la composizione, le cause
di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza
dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge dello Stato.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino
alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti
urgenti ed improrogabili, tali ritenuti dallo stesso.
3. I consiglieri entrano in carica allatto
della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
Art. 15
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate
dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale mediante deposito
presso la segreteria comunale, sono assunte immediatamente al protocollo
nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari
con separate votazioni, qualora i consiglieri dimissionari siano
più di uno, e seguendo l'ordine cronologico di protocollazione
delle dimissioni.
Art. 16
(Diritti del consigliere comunale)
1. Nei limiti delle leggi dello Stato, i
consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni
espresse e per i voti dati nellesercizio delle loro funzioni.
2. Hanno diritto di ottenere dagli Uffici
del Comune tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento
del mandato, ivi compreso il rilascio di copie dei documenti amministrativi,
definiti tali ai sensi dellarticolo 22 della legge 7 agosto
1990 n.241. Gli stessi vanno rilasciati tempestivamente e comunque
entro cinque giorni, fatte salve le situazioni di forza maggiore
da partecipare a cura del Sindaco al richiedente. In tal caso i
documenti sono rilasciati nei successivi cinque giorni. I consiglieri
sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla
legge.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono formulare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Hanno, altresì, diritto di costituirsi
in gruppi consiliari, con non meno due consiglieri per gruppo. Singoli
consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in ragione
minimo di due consiglieri per gruppo.
5. Ai Presidenti dei gruppi costituiti ai
sensi del precedente 4° comma è trasmesso contestualmente
alla pubblicazione allalbo pretorio delle deliberazioni, lelenco
delle stesse adottate della Giunta.
6. Per quanto concerne le forme e i modi
di esercizio di tali diritti si rinvia ai regolamenti del Comune.
Art. 17
(Doveri del consigliere comunale)
1. I consiglieri comunali hanno il dovere
di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori
delle Commissioni delle quali fanno parte.
2. La decadenza dalla carica di consigliere
comunale, per mancato intervento senza motivo a tre sedute consecutive
del Consiglio Comunale, è stabilita dal presente Statuto.
3. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio Comunale, dufficio o su segnalazione di qualunque
elettore residente nel Comune, secondo le procedure e modalità
di cui alla legge 23.4.1981, n.154.
4. Le giustificazioni dellassenza devono,
a pena di nullità, essere presentate prima della seduta consiliare
e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa.
5. Un seggio che durante il quinquennio rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito
al candidato che nella medesima lista segue immediatamente lultimo
eletto.
Art. 18
(Consigliere anziano)
1. E' consigliere anziano colui il quale
ha riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di assenza o comprovato fisico
impedimento, è consigliere anziano colui che, al momento,
segue per cifra elettorale individuale decrescente ed, a parità
di voti, il più anziano di età.
Art. 19
(Commissioni consiliari)
1. Il Consiglio Comunale può avvalersi
di commissioni costituite nel proprio seno in relazione alla consistenza
numerica dei gruppi consiliari, assicurando in esse, con diritto
di voto, almeno un rappresentante per ogni gruppo e sempre che il
gruppo sia formato secondo quanto previsto al 4° comma del precedente
articolo 16 del presente Statuto.
2. Su specifiche questioni le commissioni
consiliari possono avvalersi del contributo consultivo di esterni.
3. Il regolamento determina il numero, i
poteri, le funzioni, le materie, lorganizzazione e le
forme di pubblicità dei lavori.
Art. 20
(Commissioni speciali)
1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione
approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può
istituire commissioni speciali consultive, di inchiesta, di studio
ed altro.
2. Con la stessa deliberazione sono indicate
le modalità di funzionamento ed il termine per la conclusione
dei lavori.
Art. 21
(Competenze e poteri del Consiglio
Comunale)
1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta
la collettività comunale, è organo di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo.
2. Le funzioni sono determinate dalle leggi
statali, dalle leggi regionali e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio esercita lautonomia
finanziaria e la podestà regolamentare nellambito delle
leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Spetta al Consiglio Comunale la definizione
degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso
Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
Art. 22
(Prima seduta)
1. La prima seduta del Consiglio Comunale
deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni dieci
dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dellobbligo
di convocazione da parte del Sindaco neoeletto, provvede, in via
sostitutiva, il Prefetto.
3. La seduta è pubblica.
4. Il Consiglio nella sua prima seduta e
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione
di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti
dellarticolo 75 del T.U. approvato con DPR 16 maggio
1960 n.570. La votazione è palese, e partecipano, con
diritto di voto, anche gli eletti per i quali si discutono le cause
ostative.
5. Successivamente, il Consiglio Comunale
nomina il Presidente del Consiglio con poteri anche di convocazione
e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Apposito
regolamento disciplinerà compiti, organizzazione, risorse.
6. Lo stesso Consiglio deciderà se
le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio siano o meno esercitate
dal consigliere anziano.
Art. 23
(Sedute del Consiglio)
1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie,
straordinarie ed urgenti.
2. Le sedute sono valide se intervengono
almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, mentre le deliberazioni
sintendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta
dei voti, salvo quelle deliberazioni per le quali la legge o il
presente Statuto prevedano la maggioranza qualificata.
3. Il Consiglio si riunisce, altresì,
ad iniziativa del Prefetto e dei consiglieri comunali nei modi e
termini di legge.
Art. 24
(Convocazione dei consiglieri,
ordine del giorno, consegna)
1. Con riferimento allarticolo 23 il
Presidente del Consiglio convoca i consiglieri con avviso scritto
unitamente allordine del giorno da consegnare a domicilio
almeno 5 giorni prima per le adunanze ordinarie, 3 giorni prima
per quelle straordinarie ovvero 24 ore prima per i casi di urgenza.
2. Nei casi di rinvio ad altra seduta lavviso
ai consiglieri non intervenuti deve essere spedito almeno 24 ore
prima della seduta.
3. Ogni proposta da portare allesame
del Consiglio, corredata dai documenti necessari e dai pareri di
cui allarticolo 53 della legge 8.6.1990, n.142, così
come modificato dall'art.13, comma 3, della legge n.265/1999, deve
essere depositata nella segreteria dellEnte almeno 48 ore
prima, in modo che i consiglieri possono prendere visione, per le
sedute ordinarie e straordinarie e 24 ore prima per le sedute urgenti
e comunque durante il normale orario di ufficio. Per giorni utili
si intendono quelli decorrenti dal giorno successivo alla notifica
sino al giorno che precede la seduta consiliare, computandosi
anche le festività, se intermedie.
4. Lordine del giorno deve essere adeguatamente
pubblicizzato.
5. Per le notificazioni si osservano le disposizioni
del codice di procedura civile.
6. La sola convocazione può avvenire
anche telegraficamente, o altro mezzo di telecomunicazione
per i casi di estrema urgenza.
Art. 25
(Interventi dei consiglieri
per la validità delle sedute e delle deliberazioni)
1. Il Consiglio Comunale, in 1ª e 2ª
convocazione delibera con lintervento di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco,
ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali
la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa
maggioranza.
2. La seconda convocazione è da tenersi,
qualora la 1 (prima) sia andata deserta per mancanza del numero
legale, in altro giorno.
3. Non concorrono a determinare la validità
delladunanza coloro che dichiarano di allontanarsi dalla sala
prima della votazione. Ugualmente dicasi per gli assessori scelti
fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in quanto, intervengono
alle sedute e partecipano alla discussione, ma non hanno diritto
di voto.
4. Non si computano per determinare la maggioranza
dei voti:
a) coloro che si astengono,
b) coloro che dichiarano di allontanarsi
dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle.
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