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PAGINA 1 -Presentazione - Art.25 -

PRESENTAZIONE

 

AGGIORNATO IN BASE ALLE LEGGI DEL 15.05.1997 N° 127

E DEL 03.08.1999 N.265

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 94 DEL 09.08.1991 (BUR N.41 DEL 22.10.1991)

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 18 DEL 13.03.1995 (BUR N.31 DEL 16.02.1995)

AGGIORNATO CON DELIBERA CONSILIARE N.111DEL 30.12.1999 (BUR N.)

PREMESSA

La Civica Amministrazione di Venosa, compresa nel proprio ruolo istituzionale esaltato dal nuovo assetto delle autonomie locali; fedele interprete delle antiche e consolidate istanze di partecipazione popolare; sintesi dei valori storici e culturali della Città; sensibile verso le nuove realtà ambientali; impegnata nel rag­giungimento dei suoi naturali obiettivi di crescita e di sviluppo della popolazione tenace affermatrice del proprio qualificato ri­lievo nel contesto generale dei Comuni della provincia; in sinto­nia con il Dettato Costituzionale e con l’ordinamento giuridico dello Stato, si è dato il presente Statuto.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Comune di Venosa)

1. Il Comune di VENOSA è ente, autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente Statuto.

2. VENOSA è un Comune lucano della fascia Bradanica di cui persegue il riscatto attraverso la realizzazione di progetti urbanistici, montani, irrigui e la valorizzazione del comune patrimonio storico, archeologico e religioso, senza rinunciare al suo ruolo naturale di cerniera tra la parte ionica e dauna della Basilicata, mirante anche a realizzare nuovi equilibri territoriali della Regione.

3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

(Gonfalone, stemma, titolo di Città)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

2. Nell’uso, del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

3. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con decreto in data 4 aprile 1967.

Art. 3

(Territorio)

1. Il Comune di Venosa comprende la parte del suolo nazionale deliberata con il vigente piano topografico.

2 Nel territorio di cui al comma precedente trovasi il capoluogo con la sede del Comune, dei suoi Organi e degli Uffici.

3. Ogni modificazione alla circoscrizione territoriale è apportata con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.

Art. 4

(Finalità)

1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate dallo Sta­to e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; l'affermazione dei valori umani; il soddisfacimento dei bisogni collettivi; la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della comunità; la informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali

Art. 5

(Promozione della Famiglia)

1. Il Comune riconosce come entità sociale e politicamente rilevante a pieno titolo la Famiglia, tale essenzialmente intesa come nu­cleo di persone conviventi legate da rapporti affettivi e di parentela.

2. Il Comune predispone ed attua un’organica ed integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della Famiglia al libero svolgimento delle sue riconosciute funzioni sociali.

3. Nella individuazione e realizzazione delle politiche per la Fami­glia il Comune si avvale di una commissione permanente da isti­tuirsi secondo i criteri e le modalità di regolamento.

Art. 6

(Promozione della Pace)

1. Il Comune di Venosa, in conformità ai principi costituzionali che sanciscono i diritti innati delle persone umane, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare del Comune di Venosa una terra di pace.

3. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle istituzioni culturali e scolastiche, di associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione.

Art. 7

(Promozione dello sport e tempo libero)

1. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, promuove ogni forma di associazionismo locale portatore di interessi reali e diffusi che si riconoscano con le esigenze di crescita e di sviluppo della comunità cittadina, al fine di facilitare l’integrazione sociale e la sua occupazione del tempo libero.

Art. 8

(Promozione culturale)

1. L'Amministrazione, in relazione alle realtà storiche, archeologiche e culturali presenti sul territorio, è sensibile ad ogni manifestazione tesa ad esaltare i relativi aspetti, favorendo le iniziative individuali ed associate, rinvenenti anche dal mondo della scuola e dello spettacolo finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, oltre che al miglioramento del livello di crescita della comunità cittadina.

Art. 9

(Sviluppo economico)

1. Il Comune, attraverso specifici piani distributivi, coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale del rela­tivo apparato, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Promuove lo sviluppo industriale ed artigianale; adotta iniziative atte a stimolare le attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti integrandoli con le altre attività locali e zonali.

3. In relazione alla prevalente vocazione agricola del territorio, il Comune facilita, nell’ambito delle sue competenze, ogni utile iniziativa per il mantenimento ed incentivazione economica del settore.

Art. 10

(Tutela dell’ambiente e del suolo)

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo.

Art. 11

(Volontariato)

1. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, pro muove e favorisce la costituzione di organizzazioni di volontariato che rendano servizi di utilità sociale.

Art. 12

(Ceti deboli)

1. I problemi giovanili, degli anziani, delle categorie svantaggiate rientrano nell’attenzione dell’Amministrazione e meritano impegno e sensibilità amministrativa.

Art. 13

(Metodo gestionale)

1. La gestione amministrativa del Comune è istituzionalmente proiettata verso la tutela degli interessi collettivi ed, in via subordinata, nella compenetrazione, ove possibile, tra questi e gli interessi individuali.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO GIUNTA SINDACO

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

(Elezione, composizione e durata)

1. L’elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge dello Stato.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improroga­bili, tali ritenuti dallo stesso.

3. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 15

(Dimissioni)


1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale mediante deposito presso la segreteria comunale, sono assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate votazioni, qualora i consiglieri dimissionari siano più di uno, e seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.

Art. 16

(Diritti del consigliere comunale)

1. Nei limiti delle leggi dello Stato, i consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

2. Hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato, ivi compreso il rilascio di copie dei documenti amministrativi, definiti tali ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n.241. Gli stessi vanno rilasciati tempestivamente e comunque entro cinque giorni, fatte salve le situazioni di forza maggiore da partecipare a cura del Sindaco al richiedente. In tal caso i documenti sono ri­lasciati nei successivi cinque giorni. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. Hanno, altresì, diritto di costituirsi in gruppi consiliari, con non meno due consiglieri per gruppo. Singoli consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in ragione minimo di due consiglieri per gruppo.

5. Ai Presidenti dei gruppi costituiti ai sensi del precedente 4° comma è trasmesso contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni, l’elenco delle stesse adottate della Giunta.

6. Per quanto concerne le forme e i modi di esercizio di tali diritti si rinvia ai regolamenti del Comune.

Art. 17

(Doveri del consigliere comunale)

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

2. La decadenza dalla carica di consigliere comunale, per mancato intervento senza motivo a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, è stabilita dal presente Statuto.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d’ufficio o su segnalazione di qualunque elettore residente nel Comune, secondo le procedure e modalità di cui alla legge 23.4.1981, n.154.

4. Le giustificazioni dell’assenza devono, a pena di nullità, essere presentate prima della seduta consiliare e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa.

5. Un seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsia­si causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Art. 18

(Consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di voti.

2. In caso di assenza o comprovato fisico impedimento, è consigliere anziano colui che, al momento, segue per cifra elettorale indivi­duale decrescente ed, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 19

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in esse, con diritto di voto, almeno un rappresentante per ogni gruppo e sempre che il gruppo sia formato secondo quanto previsto al 4° comma del precedente articolo 16 del presente Statuto.

2. Su specifiche questioni le commissioni consiliari possono avvalersi del contributo consultivo di esterni.

3. Il regolamento determina il numero, i poteri, le funzioni, le ma­terie, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 20

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire commissioni speciali consultive, di inchiesta, di studio ed altro.

2. Con la stessa deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 21

(Competenze e poteri del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta la collettività comunale, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le funzioni sono determinate dalle leggi statali, dalle leggi regionali e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio esercita l’autonomia finanziaria e la podestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Spetta al Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 22

(Prima seduta)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione da parte del Sindaco neoeletto, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

3. La seduta è pubblica.

4. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’artico­lo 75 del T.U. approvato con DPR 16 maggio 1960 n.570. La vo­tazione è palese, e partecipano, con diritto di voto, anche gli eletti per i quali si discutono le cause ostative.

5. Successivamente, il Consiglio Comunale nomina il Presidente del Consiglio con poteri anche di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Apposito regolamento disciplinerà compiti, organizzazione, risorse.

6. Lo stesso Consiglio deciderà se le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio siano o meno esercitate dal consigliere anziano.

Art. 23

(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.

2. Le sedute sono valide se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, mentre le deliberazioni s’intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti, salvo quelle deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prevedano la maggioranza qualificata.

3. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto e dei consiglieri comunali nei modi e termini di legge.

Art. 24

(Convocazione dei consiglieri, ordine del giorno, consegna)

1. Con riferimento all’articolo 23 il Presidente del Consiglio convoca i consiglieri con avviso scritto unitamente all’ordine del giorno da consegnare a domicilio almeno 5 giorni prima per le adunanze ordinarie, 3 giorni prima per quelle straordinarie ovvero 24 ore prima per i casi di urgenza.

2. Nei casi di rinvio ad altra seduta l’avviso ai consiglieri non intervenuti deve essere spedito almeno 24 ore prima della seduta.

3. Ogni proposta da portare all’esame del Consiglio, corredata dai documenti necessari e dai pareri di cui all’articolo 53 della legge 8.6.1990, n.142, così come modificato dall'art.13, comma 3, della legge n.265/1999, deve essere depositata nella segreteria dell’Ente almeno 48 ore prima, in modo che i consiglieri possono prendere visione, per le sedute ordinarie e straordinarie e 24 ore prima per le sedute urgenti e comunque durante il normale orario di ufficio. Per giorni utili si intendono quelli decorrenti dal giorno successivo alla notifica sino al giorno che prece­de la seduta consiliare, computandosi anche le festività, se in­termedie.

4. L’ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato.

5. Per le notificazioni si osservano le disposizioni del codice di procedura civile.

6. La sola convocazione può avvenire anche telegraficamente, o al­tro mezzo di telecomunicazione per i casi di estrema urgenza.

Art. 25

(Interventi dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Consiglio Comunale, in 1ª e 2ª convocazione delibera con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. La seconda convocazione è da tenersi, qualora la 1 (prima) sia andata deserta per mancanza del numero legale, in altro giorno.

3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza coloro che dichiarano di allontanarsi dalla sala prima della votazione. Ugualmente dicasi per gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in quanto, intervengono alle sedute e partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:

a) coloro che si astengono,

b) coloro che dichiarano di allontanarsi dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

PAGINA 1 -Presentazione - Art.25 -
PRESENTAZIONE
ARTICOLO 1 (Comune di Venosa)
ARTICOLO 2 (Gonfalone, stemma, titolo di Città)
ARTICOLO 3 (Territorio)
ARTICOLO 4 (Finalità)
ARTICOLO 5 (Promozione della Famiglia)
ARTICOLO 6 (Promozione della Pace)
ARTICOLO 7 (Promozione dello sport e tempo libero)
ARTICOLO 8 (Promozione culturale)
ARTICOLO 9 (Sviluppo economico)
ARTICOLO 10 (Tutela dell’ambiente e del suolo)
ARTICOLO 11 (Volontariato)
ARTICOLO 12 (Ceti deboli)
ARTICOLO 13 (Metodo gestionale)
ARTICOLO 14 (Elezione, composizione e durata)
ARTICOLO 15 (Dimissioni)
ARTICOLO 16 (Diritti del consigliere comunale)
ARTICOLO 17 (Doveri del consigliere comunale)
ARTICOLO 18 (Consigliere anziano)
ARTICOLO 19 (Commissioni consiliari)
ARTICOLO 20 (Commissioni speciali)
ARTICOLO 21 (Competenze e poteri del Consiglio Comunale)
ARTICOLO 22 (Prima seduta)
ARTICOLO 23 (Sedute del Consiglio)
ARTICOLO 24 (Convocazione dei consiglieri, ordine del giorno, consegna)
ARTICOLO 25 (Interventi dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni)