TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
Il presente regolamento, adottato in esecuzione
delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997,
n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano
esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti,
con obiettivi di equità, efficacia, economicità
e trasparenza nell'attività amministrativa.
Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità
di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote
e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema
sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti
disposizioni legislative.
Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano
essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni
del regolamento comunale di contabilità.
Art. 2
Definizione delle entrate
Sono disciplinate dal presente regolamento
le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate,
con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
Art. 3
Aliquote e tariffe
Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati
con deliberazioni della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge.
Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni
contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone
idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi
diretti ed indiretti dei relativi servizi.
Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova
deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi
fissati per l'anno in corso.
Art. 4
Agevolazioni
I criteri per le riduzioni ed esenzioni
per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale,
con apposita deliberazione. Agevolazioni stabilite dalla legge
successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono
comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione,
se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari
o, se ciò è consentito dalla legge, possono esser
direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione,
salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4-12-1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di
tutti i tributi comunali.
TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5
Forme di gestione
La scelta della forma di gestione delle
diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità,
funzionalità, efficienza, equità.
Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento,
riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche
disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 30-33
del T.U. 18 AGOSTO 2000, n.267;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui
all'art. 113, lettera c), del T.U. 267/2000;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni
o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
locale previste dall'art. 113, lettera e) del T.U. 267/2000, i
cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo
di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi
di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo
di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
La gestione diversa da quella diretta è deliberata dal
Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa
ottimale e dei relativi costi.
L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori
oneri per i cittadini.
Art. 6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Con deliberazione della Giunta Comunale
è designato, per i diversi tributi di competenza dell'ente,
il funzionario responsabile e le modalità per la sua eventuale
sostituzione in caso di assenza.
Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica
ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo
di studio.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione
del servizio; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni
ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione
delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione,
ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento
che impegna il comune verso l'esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti
con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o
regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Per le diverse entrate non tributarie
la responsabilità della gestione spetta a quei soggetti
individuati o in sede di riorganizzazione dei servizi o con provvedimento
amministrativo specifico.
Art. 8
Attività di controllo delle entrate
Il personale comunale competente provvede
al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti
gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla
legge o dai regolamenti comunali.
La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia
ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento
delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può
invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti,
fornire risposte a quesiti o questionari.
Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di
controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può
stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici
competenti.
Art. 9
Rapporti con i cittadini
I rapporti con i cittadini devono essere
informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza,
pubblicità.
Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi,
le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico
ai cittadini.
Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni
necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
Art. 10
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate
tributarie
L'attività di liquidazione ed accertamento
delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità,
trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato
secondo le specifiche previsioni di legge.
La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al
contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata,
l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere
effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite
dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della
concessione.
Art. 11
Accertamento delle entrate non tributarie
L'entrata è accertata quando in
base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito
e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile
individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare
l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce
economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione
contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione
di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda
individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza,
l'accertamento è effettuato dal "responsabile del
servizio". Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione
da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario
verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni
determinate dall'Ente.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio
e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono
minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo
concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo
salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni
di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero
insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 12
Contenzioso tributario
Spetta al Sindaco, quale rappresentante
dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale,
costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e
aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale
scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile
o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel
procedimento.
L'attività di contenzioso può essere gestita in
forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
Ove necessario, la difesa in giudizio è affidata a professionisti
esterni all'ente.
Art. 13
Sanzioni tributarie
Le sanzioni relative alle entrate tributarie
sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n.
471, 472, 473 del 18-12-1997.
Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da
accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti
non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione
di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti
gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei
criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato
a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 14
Autotutela
Il responsabile del Servizio al quale
compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere
all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti
avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto.
Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità
di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto
deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere
comunicato al soggetto interessato.
Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio
deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità
di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa
e di tutti i costi accessori.
Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia
intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
TITOLO III
RISCOSSIONE

Art. 15
Riscossione
Se non diversamente previsto dalla legge,
la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite
il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria
Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero
tramite banche e istituti di credito convenzionati.
La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate
avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602,
se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero
con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente
o affidata ad altri soggetti.
Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari
entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal
Regolamento di contabilità.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, per cui entro il 28 febbraio devono rendere
il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.
Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo
di revisione.
I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato
con D.P.R. 194/1996).
Art. 16
Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Alla chiusura dell'esercizio, su proposta
del responsabile del servizio interessato, previa verifica del
responsabile dell'area finanziaria e su conforme parere dell'organo
di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti
inesigibili o di difficile riscossione.
Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario,
in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto
del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.
Art. 17
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
Il responsabile del servizio interessato,
sentito il Dirigente dell'area dal quale dipende, può,
con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti
di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni
di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del T.U.267/2000 circa le
operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione
delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.
Art. 18
Rimborsi
Il rimborso di tributo o altra entrata
versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile
del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio,
se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere
motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto
pagamento.
In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi
tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel
termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute
ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia
assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma
può essere direttamente riversata allo stesso.
TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 19
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo,
unitamente alla delibera di approvazione, sono comunicati al Ministero
delle Finanze mediante apposito modulo.
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